Giovedì 21 Novembre 2024

Nuovi limiti per il Superbonus e cessione del credito

Cambiamenti / Banca d’Italia ha posto distinzioni e paletti

La distinzione rischia di ostacolare l’acquisizione di crediti edilizi

La distinzione rischia di ostacolare l’acquisizione di crediti edilizi

La Banca d’Italia ha posto una distinzione tra i crediti acquistati per la fruizione diretta da parte degli istituti di credito e quelli destinati alla cessione. La cessione del credito consiste in un accordo con cui un creditore trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo soggetto, che lo riscuoterà dal debitore. Nel caso del Superbonus 110% a essere ceduto è il credito d’imposta verso lo Stato con cui si possono compensare i debiti. Quando la cessione è acquisita per uso diretto, le banche non devono effettuare alcun accantonamento perché il debitore, lo Stato, è per convenzione considerato a rischio zero. Il trattamento muta invece nel caso il credito sia ceduto nuovamente in quanto considerato uno strumento finanziario che come tale richiede un accantonamento prudenziale di patrimonio di vigilanza da determinare secondo il modello di punteggio del singolo istituto. Stando alle ultime analisi la distinzione rischia di ostacolare l’acquisizione di crediti edilizi da parte delle banche. A riguardo l’Abi (Associazione bancaria italiana) ha chiesto chiarimenti alla Banca d’Italia, che non ha ancora risposto. Ma c’è ancora tempo per richiedere la cessione del credito? L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la cessione del credito e lo sconto in fattura per il Superbonus sono possibili a oggi solo per lavori iniziati e documentati con Cilas depositata entro il 16 febbraio. Per i condomini il ricorso al Superbonus tramite cessione del credito e sconto in fattura è attivabile previa delibera assembleare nel 2022. Il bonus ristrutturazione per Sismabonus e Ecobonus è attivabile dimostrando che i lavori dell’edificio sono partiti entro il 16 febbraio ma a distanza di 7 mesi cresce il rischio di rigetto del credito da parte dell'AdE. Per il bonus barriere architettoniche l’agevolazione copre una parte della spesa per lavori all’interno di edifici, come il rifacimento del bagno o la sostituzione di porte e finestre. Non occorre il domicilio di una persona disabile.