
Manifestazione contro la violenza di genere (Ravaglia)
Roma, 7 marzo 2025 – Il governo ha varato oggi, in vista dell’8 marzo, il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio come reato a se stante, punito con l’ergastolo (sotto la bozza in Pdf). Ma il pacchetto che l’esecutivo Meloni ha approvato contiene una stretta complessiva repressiva e preventiva sul fronte della violenza contro le donne. “Ciò – si legge nella Relazione illustrativa che qui anticipiamo - in linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato”.
Vediamo i punti-chiave delle nuove norme.

Il nuovo reato di femminicidio
L'intervento prevede l'inserimento di una nuova fattispecie di reato, il cui soggetto attivo può essere chiunque ed il cui soggetto passivo è una donna. Il precipuo disvalore della condotta, che ne giustifica l'estremo rigore sanzionatorio, si ricollega ad una pluralità di evenienze modali o finalistiche, delle quali vi è purtroppo concreta esperienza nella casistica giudiziaria, ognuna delle quali di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie.
Si fa riferimento, infatti, alle ipotesi in cui:
- il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, condizione sufficientemente tipizzata e determinata nonché idonea a colpire il grave fenomeno dell'uccisione di una donna individuata quale bersaglio in quanto appartenente a quello specifico sesso;
- l'atteggiamento violento è finalizzato a reprimere i diritti o le libertà della persona offesa o comunque l'espressione della sua personalità, e ciò in relazione alla sua qualità di donna.
Proprio in ragione della specifica gravità della condotta è prevista la pena dell'ergastolo.
Aggravanti per i delitti di codice rosso
In modo connesso, sono state introdotte corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso.
Si prevede una circostanza aggravante basata sui medesimi caratteri della condotta per i seguenti delitti:
a) 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi);
b) 582 c.p. (lesioni personali);
c) 583 c.p. (lesioni gravi o gravissime);
d) 583-bis c.p. (pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili);
e) 583-quinquies c.p. (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso);
f) 584 c.p. (omicidio preterintenzionale);
g) 593-ter (interruzione di gravidanza non consensuale);
h) reati contro la libertà sessuale di cui agli artt. 609-bis c.p. e segg. (modifica dell’articolo 609-ter, comma 1, con inserimento del nuovo numero 5-ter.1);
i) atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. (modifica art. 612-bis, con inserimento di un quarto comma);
l) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge-porn) di cui all’articolo 612-ter c.p. (modifica art. 612-ter, con inserimento di un quinto comma).
Pm obbligato a sentire la vittima
Sì prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero. Sì introducono anche specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio. Si prevede il parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice.
La bozza del ddl in Pdf
Carcere o domiciliari con braccialetto
Sì introduce una presunzione di adeguatezza delle sole misure custodiali (carcere o domiciliari) nella scelta delle misure cautelari. L’intervento si realizza attraverso l’inserimento di un ulteriore comma 3-bis.01 all’articolo 275 del codice di procedura penale, in ragione del quale il giudice, salva l’ipotesi in cui non sussistano esigenze cautelari, applica all’imputato la misura della custodia cautelare in carcere ovvero degli arresti domiciliari che, in forza delle previsioni di cui al successivo articolo 275-bis, comma 1, dovranno essere disposte con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.
La scelta presuppone pertanto una chiara elencazione dei titoli di reato, appositamente contenuta nel catalogo normativo che include i reati di maggiore gravità senza sovrapposizioni con altri reati di codice rosso propriamente detti o comunque a matrice sessuale o contro la libertà personale, inclusa la libera determinazione nella sfera sessuale, rispetto ai quali, sempre nel medesimo articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, è già oggi indicato il regime di presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere (delitti previsti e puniti dagli articoli del codice penale di seguito indicati: articolo 600, “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, 600-bis “Prostituzione minorile”, 600-ter “Pornografia minorile”, escluso il quarto comma, 600-quinquies “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, 601 “Tratta di persone”, 602 “Acquisto e alienazione di schiavi”, 575 “Omicidio”, e, quando non ricorrano le ipotesi attenuate, 609-bis “Violenza sessuale”, 609-quater “Atti sessuali con minorenne” e 609-octies “Violenza sessuale di gruppo”).
Tale opzione aumenta, conclusivamente, il rigore della risposta cautelare a fronte di fatti connotati da particolare gravità, senza comunque introdurre un automatismo esclusivo con riferimento ad una sola misura, superando i rilievi in tema di scelta delle misure cautelari oggetto dei precedenti interventi della Corte costituzionale.
Diminuiti i benefici penitenziari
Sì interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso: in sostanza vengono resi più difficili da ottenere.
Vittime avvisate se il condannato esce dal carcere
Sì introduce in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali.
Obblighi formativi dei magistrati
Il ddl rafforza gli oneri formativi di tutti i magistrati che, indipendentemente dalle funzioni esercitate e dunque non soltanto penali, in ragione delle materie trattate possano entrare in contatto con le vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica; ciò al fine di favorire la migliore acquisizione di adeguate competenze specifiche ed evitare il rischio di vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario.
La previsione, pertanto, introduce l’obbligo per i magistrati indicati di partecipare ad almeno un corso tra quelli organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, indipendentemente dalla appartenenza a gruppi o sezioni specializzate in materia e dalle funzioni svolte. Per favorire la massima partecipazione è previsto che i corsi possano svolgersi anche in sede decentrata.