Mercoledì 16 Ottobre 2024

Bonus Sicurezza per il 2024. Tutti i possibili interventi

Antifurto / Prevista una detrazione IRPEF al 50% anche per le telecamere collegate alla vigilanza

 L'agevolazione si applica su un limite di spesa di 96mila euro in 10 rate annuali

La sicurezza, quando pensiamo alla nostra casa, è in assoluto il requisito più importante. Per questo il bonus 2024 rappresenta indubbiamente un’enorme opportunità, specie considerando la detrazione IRPEF al 50%, ad esempio un allarme la cui installazione avvenga entro il 31 dicembre 2024. Con una importante e doverosa precisazione: nel caso del Bonus Sicurezza, infatti, si tratta di una detrazione autonoma, dunque indipendente anche da un piano di ristrutturazione o di riqualificazione più ampio. L’agevolazione si applicherà su un limite di spesa di 96mila euro con una ripartizione in 10 rate annuali tra gli aventi diritto. L’allarme antifurto, in ogni caso, è stato citato poc’anzi solo a titolo semplificativo. La lista degli interventi, d’altronde, non si limita alla precauzione più classica contro ladri e/o malintenzionati. Si può procedere quindi – ottenendo la detrazione – anche al rafforzamento o all’installazione di recinzioni o cancellate, così come per le grate sulle finestre (dotabili a loro volta anche di rilevatori apertura e/o effrazione e tapparelle metalliche con bloccaggi). Per venire incontro a differenti esigenze, poi, sono inclusi anche vetri antisfondamento, casseforti a muro, porte blindate e fotocamere collegate con centri di vigilanza privati. Va poi ricordato che lo “sconto” è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e che a poterne beneficiare sono non solo proprietari, locatari o comodatari di un immobile. Nello specifico, l’elenco riguarda così anche soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori) o, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori), assegnatari di alloggi, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, e società semplici. A patto di sostenerne le spese ed essere intestatari dei bonifici, in ultimo, possono includersi anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (compresi i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione civile ed il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.