Capitolo vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti: la riforma prevede che le cosiddette VEPA, possano essere installate senza alcun titolo abilitativo non solo su balconi, ma anche nelle logge rientranti o nei porticati (non soggetti ad uso pubblico) o collocati su fronti esterni prospicienti aree pubbliche. Dal punto di vista condominiale, tali opere realizzate dal singolo condomino nell'ambito della sua proprietà non dovrebbero essere oggetto di contestazione se sono rispettati i limiti prevista dalla norma per rientrare nell’edilizia libera. Le VEPA non devono, infatti, comportare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Non stiamo perciò parlando di verande o serre chiuse e permanenti: in presenza di queste caratteristiche, appare infatti difficile immaginare — salvo casi molto particolari - che possano essere violate le norme a tutela del decoro architettonico dell'edificio. Occorre però verificare che nel regolamento del singolo condominio non vi siano norme più restrittive di quelle del codice civile, ad esempio un generale divieto di modificare l'aspetto dell’edificio o di effettuare opere che interessino le facciate.
EconomiaVetrate panoramiche e amovibili: il tema dell'installazione delle VEPA