Giovedì 21 Novembre 2024

Tolleranze e difformità nel Decreto Salva Casa

Supporto / Il provvedimento intende semplificare la regolarizzazione delle discrepanze edilizie

 Lo scopo è riuscire a sanare molti interventi edilizi

Lo scopo è riuscire a sanare molti interventi edilizi

Come per ogni meccanismo di sanatoria (non solo edilizia), la nuova normativa prevede dei costi, anche se ragionevoli, soprattutto rispetto alla prima versione del Salva Casa. Nel caso delle tolleranze, tuttavia, di fatto non ci sono spese. Al rogito, su richiesta delle parti, si potrà menzionare l’esistenza di difformità tollerate alla luce della nuova normativa, sulla scorta di una relazione tecnica redatta da un professionista. Stesso discorso quando il Comune abbia a suo tempo rilevato le discrepanze all'atto del rilascio del certificato di agibilità ma non abbia ordinato lavori di demolizione (in sostanza, abbia tollerato le difformità senza intervenire anche se le ha registrate): anche qui non ci sono sanzioni né oneri. Diverso, invece, è il caso di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio prima del 30 gennaio 1977: qui la regolarizzazione avviene presentando la SCIA e quindi pagando la sanzione sino a un massimo di 10.328 euro. In ogni caso, il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, come oblazione, di un importo pari al doppio del contributo di costruzione. In caso la legge, per quella tipologia di interventi, non lo preveda, è determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del Testo Unico Edilizia (cioè commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, definiti dai Comuni in base alle tabelle regionali), incrementato del 20% in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire ma anche in caso di variazioni essenziali. Non si applica l'incremento del 20% nei casi in cui l’intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cioè rispetti la “doppia conformità“), oppure pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile (valutato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate sulla base dei valori dell’Osservatorio Immobiliare e quindi sul valore reale delle transazioni), nella misura determinata dal responsabile del procedimento. Va infine ricordato che se manca (quando prevista) l’autorizzazione paesaggistica ma sia stata poi accertata la compatibilità paesaggistica, si applica una sanzione determinata con una perizia di stima pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di rigetto della domanda, si applica la sanzione demolitoria.