Mercoledì 4 Dicembre 2024

Norme più elastiche per l’accertamento di lavori conformi: la “doppia conformità” è supera

Decreto / Il Salva Casa consente di sanare le difformità parziali e le variazioni essenziali attraverso una procedura più semplice

Permettono  di accedere  alla sanatoria

Permettono di accedere alla sanatoria

Con accertamento di conformità si intende la procedura che consente di verificare se si può ottenere la sanatoria edilizia per gli interventi realizzati con variazioni essenziali o che presentano parziali difformità, garantendo che tali lavori siano conformi alle normative urbanistiche ed edilizie. Le norme che regolano questo fondamentale istituto, grazie alla conversione in legge del decreto Salva Casa, sono diventate più elastiche, consentendo di sanare le difformità parziali e le variazioni essenziali, con una procedura più semplice, andando ad abolire il requisito della “doppia conformità”. Questa è stata infatti messa in discussione per la sua irragionevolezza, che consentirebbe la demolizione di un immobile perché, pur conforme all’attuale disciplina urbanistica, non lo sarebbe per quella vigente al momento della costruzione, con la conseguenza che dopo la demolizione andrebbe a sorgere lo stesso immobile, “finalmente” ritenuto a norma di legge. La nuova normativa, allora, introduce una modifica importante, andando a introdurre una differenziazione tra l’ipotesi di completa difformità e quella di parziale difformità, concedendo a quest’ultima la possibilità di sanatoria. Il Salva Casa, dunque, ha stabilito che per ottenere il permesso di costruire o la Scia in sanatoria, è sufficiente l’accertamento di conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento. Il responsabile dell’intervento irregolare o il proprietario dell’immobile incaricano un professionista abilitato allo svolgimento dell’accertamento di conformità, che utilizza le informazioni catastali di primo impianto o altri elementi probanti. Ove queste informazioni fossero irreperibili e non fosse possibile provare l’epoca di realizzazione dell’intervento, al professionista basterà attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità, consapevole di poter incorrere in sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci. Completato l’accertamento di conformità, il professionista presenta la documentazione allo Sportello unico per l’edilizia, dando il via all’istruttoria del Comune. Per il rilascio del permesso di costruire o della Scia in sanatoria dopo l’accertamento di conformità, il richiedente deve pagare una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura delle Agenzie del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. In presenza di tutti i requisiti previsti, il Comune rilascia il permesso di costruire o la Scia in sanatoria entro massimo 180 giorni. Decorsi questi termini, scatta il silenzio assenso e il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile ottengono comunque il permesso di costruire o la Scia in sanatoria.