Il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è uno dei principali argomenti contenuti nel testo della norma. Qui si specifica che il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie. La definizione di “urbanisticamente rilevante”, invece, è rimasta quella del Testo Unico Edilizia e cioè “ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria”, anche se non accompagnata dalla esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell'immobile o della unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale commerciale e rurale. Il decreto introduce la liberalizzazione del mutamento di destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse. In questi casi il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima di parcheggi. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone in cui le disposizioni viste si possono applicare anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate. Il comma 3, in particolare, prevede che le Regioni adeguino la propria legislazione ai princìpi dell’articolo 23-ter, principi che in ogni caso trovano applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le Regioni stesse di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
EconomiaMutamento urbanistico della destinazione d’uso