Mercoledì 4 Dicembre 2024

L'incommerciabilità economica: cos'è e come gestirla

Immobile / Con il Salva Casa dimostrare lo stato legittimo è più semplice

 Si tratta di abusi che possono comportare problemi di vendita

Si tratta di abusi che possono comportare problemi di vendita

Per “incommerciabilità economica” invece si intende quella derivante dagli abusi che consistono solo in una parziale difformità dal titolo edilizio e che comunque possono comportare problemi di vendita. Va sottolineato a tal proposito che potrebbero insorgere numerosi problemi qualora si chiedesse un mutuo. Tuttavia, un potenziale acquirente attento o ben consigliato da un professionista, potrebbe non avere nessun interesse a correre il rischio di essere chiamato a rispondere degli abusi del venditore, pagando salate ammende o addirittura vedendosi costretto al ripristino dello stato originario dell'immobile se non alla demolizione dell'abuso, o ancora a quello di non poter presentare un progetto di ristrutturazione o di darvi corso e poi perdere i benefici fiscali a seguito di controlli. Il Salva Casa ha aggiunto al Testo Unico sull’Edilizia l'articolo 36 bis, che consente di bypassare la doppia conformità (basta che le opere fossero possibili per le sole regole edilizie vigenti all’epoca dell’abuso e per sole le regole urbanistiche vigenti all'epoca della domanda di sanatoria). Le violazioni che possono essere sanate sono la parziale difformità dal permesso di costruire o dalla cosiddetta Super SCIA e l’assenza o la difformità dalla SCIA. A rendere più facile la commerciabilità degli immobili c’è anche il fatto che dimostrare lo “stato legittimo” dell'immobile è diventato più agevole, grazie alle modifiche introdotte dal Salva Casa all’articolo 9 bis del Testo Unico: la norma prevede che lo stato legittimo di un immobile possa essere dimostrato alternativamente o dal titolo abilitativo rilasciato all’epoca della costruzione o dal titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l'edificio o l’unità immobiliare e dai successivi interventi parziali, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.