In caso di irregolarità presenti nelle parti private, potrà procedere alla sanatoria il proprietario o chi ha realizzato gli abusi: il suo conseguimento sarà legato esclusivamente alle vicende edilizie della singola unità. Non ci sarà né la possibilità né la necessità di un intervento da parte dell'assemblea o dell'amministratore, così come la pubblica amministrazione non potrà chiedere pareri o autorizzazioni al condominio. Diverso è il caso di interventi irregolari su parti private accompagnati da quelli su parti comuni: nel caso, infatti, che la sanatoria riguardi entrambi gli aspetti, la recente giurisprudenza ammette che la legittimità della richiesta da parte dell'amministrazione pubblica di una delibera assembleare di approvazione delle opere sulle parti comuni. Infine, nel caso di interventi su quest'ultimi, la sanatoria dovrà essere approvata in assemblea e la pratica dovrà essere fatta a nome di tutti i proprietari degli stabili, in quanto al condominio non è riconosciuta una personalità giuridica: le spese, pertanto, saranno divise sulla base dei rispettivi millesimi di proprietà. È importante sottolineare che l'amministratore potrà sollecitare la sanatoria in caso di abusi privati, ma non proporla, mentre dovrà convocare un'assemblea nel caso essi riguardino le parti comuni.
EconomiaLe sanatorie e quali sono i soggetti coinvolti