Mercoledì 4 Dicembre 2024

Commerciabilità giuridica degli immobili: un'analisi che deve partire dal titolo edilizio

Precisazione / Dal punto di vista giuridico un immobile non è commerciabile quando risulta assente o eventualmente difforme

La questione è in linea con l'Art. 46 del Testo Unico dell'Edilizia

La questione è in linea con l'Art. 46 del Testo Unico dell'Edilizia

Una delle ragioni che hanno spinto l'esecutivo a varare il decreto Salva Casa è stata quella di favorire la commerciabilità degli immobili. A tal proposito occorre stabilire una distinzione fondamentale tra commerciabilità giuridica e commerciabilità economica. Dal punto di vista giuridico, un immobile non è commerciabile quando il titolo edilizio è assente o è totalmente difforme, anche se da un punto di vista strettamente formale l'impossibilità a vendere non discenda dalla mancanza o dalla difformità del titolo o dall’impossibilità di citarlo nell’atto di vendita. Il tutto in linea con quanto previsto dall’art. 46 del Testo Unico dell’Edilizia, laddove, al comma 1, si prescrive: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1988, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Per gli immobili la cui costruzione è anteriore al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della cosiddetta Legge ponte, la 765/67) serve un atto notorio con cui si dichiari che quando l’immobile è stato edificato non era ancora entrata in vigore le legge 765. Meglio però, ove possibile, integrare l’autocertificazione con qualche documento che ne attesti la veridicità. In questi casi sarebbe opportuno cercare qualche indicazione in atti precedenti o chiedere all’amministratore del condominio la documentazione del palazzo. La strada maestra, non praticata però uniformemente sul territorio nazionale, sarebbe quella di chiedere l'accesso agli atti e accompagnarla da una relazione tecnica che riassuma la storia dell’unità immobiliare e dell'edificio. Va tuttavia precisato che in quest’ottica, il decreto Salva Casa non ha nessun effetto, perché non siamo di fronte a un condono e per sanare e rendere vendibile l'immobile rimane necessario il requisito della doppia conformità.