Nuova norma in vigore per ciò che riguarda le cosiddette difformità “essenziali” e “parziali”. Di cosa si tratta, nel dettaglio? Con il Salva Casa viene introdotto nel Testo Unico dell'Edilizia l'articolo 36 bis che è titolato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”. Le difformità ricomprendono anche le variazioni essenziali così de finite dal Testo Unico: come mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull'area di pertinenza, mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito e violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Importante sottolineare che non possono essere considerate variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Per ciò che riguarda il discorso sui vincoli, va chiarito che gli interventi definiti come variazioni essenziali di cui si è detto sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico archeologico, paesistico ambientale e idrogeologico e su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, devono essere considerati in totale difformità dal permesso. Le opere in difformità possono essere sanate con la procedura di accertamento di conformità se risultano conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Se questi interventi sono eseguiti in assenza o in difformità dalla autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio chiederà all’autorità preposta alla gestione del vincolo un parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica. L’autorità deve rispondere entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi nel termine perentorio di 90 giorni. Importante è la specificazione che la disciplina si applica anche nei casi in cui gli interventi risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto successivamente alla loro realizzazione. La richiesta di permesso o la segnalazione certificata di sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le richieste conformità.
EconomiaCasi di difformità essenziali e parziali. Ecco cosa afferma la nuova norma