Mercoledì 4 Dicembre 2024

Cambio di destinazione d’uso

Mutamento / Sarà possibile farne richiesta con o senza opere

Le modifiche agevolano i cambi  di destinazione d’uso degli immobiliari

Le modifiche agevolano i cambi di destinazione d’uso degli immobiliari

Nel settore dell’edilizia, esistono una varietà di procedure e normative, tra cui il cambio di destinazione d’uso, che può avvenire con o senza l’esecuzione di opere edilizie. Questo processo può interessare una vasta gamma di situazioni, dall’adattamento di abitazioni private per un uso commerciale alla riqualificazione di spazi pubblici per nuove attività. Le destinazioni d’uso sono divise in categorie, comunemente note come categorie urbanisticamente funzionali, che comprendono: immobili residenziali; strutture turistico-ricettive; strutture produttive e direzionali; edifici commerciali; strutture rurali. La modifica principale introdotta dal decreto Salva Casa consente il cambio di destinazione d’uso senza interventi strutturali, soprattutto nelle aree urbane. Nello specifico, qualora si volesse richiedere il cambio di destinazione d’uso con o senza opere all’interno della stessa categoria funzionale essa è sempre consentita, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Inoltre, è sempre ammesso anche il mutamento di destinazione d’uso con e senza opere tra le categorie funzionali di tipo residenziale, turistico-ricettivo, produttivo e direzionale, commerciale, di una singola unità immobiliare ubicata in specifiche zone del territorio. Le modifiche introdotte con il Decreto Salva Casa sono allora volte ad agevolare i cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. In particolare, è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare, con e senza opere, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. “Senza opere” sono considerati tutti quei cambiamenti di destinazione d’uso che non richiedono lavori di costruzione e che rientrano quindi in edilizia libera. Se il mutamento richiede, invece, modifiche strutturali, esso non rientra in questa categoria. In generale viene però disposto che il mutamento non sia assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, ma resta fermo l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, ove previsto dalle leggi regionali. Infine, viene data la possibilità di modificare la destinazione d’uso di primi piani e seminterrati. I cambi di destinazione d’uso sono soggetti al rilascio dei seguenti titoli: segnalazione certificata di “inizio attività” nel caso in cui non ci siano opere edilizie; titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al cambio di destinazione d’uso nei restanti casi.