Martedì 16 Luglio 2024

Barriere architettoniche, quante novità. Resta la ripartizione in cinque rate

Riforma / Già dall'anno scorso sono state applicate modifiche al tipo di interventi che possono essere effettuati, ai requisiti da rispettare e ad altri aspetti fiscali. Non cambiano inceve i diversi tetti di spesa

il modo per avere ella detrazione sulle barriere architettoniche è detrazione dell' Irpef

il modo per avere ella detrazione sulle barriere architettoniche è detrazione dell' Irpef

Il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% per i contribuenti che effettuano interventi volti a superare ed eliminare le barriere architettoniche per i portatori di handicap. Si tratta di un’agevolazione per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti. Il decreto “Superbonus” (DL 212/2023) è il recente intervento del Governo che ha comportato diversi cambiamenti sul bonus barriere architettoniche, ad esempio che adesso può essere applicato solo per la realizzazione di interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici e non più porte, finestre e automazione degli impianti. Dal 30 dicembre 2023, data dell’entrata in vigore del DL, i requisiti da rispettare devono risultare da asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati. Inoltre, per ottenere il bonus barriere architettoniche i pagamenti devono essere adesso effettuati tramite bonifico parlante. Una modifica sotto l’aspetto fiscale che riguarda anche la precedente possibilità di usufruire del bonus sotto forma di sconto in fattura e di cessione del credito: dal 1° gennaio 2024 l’unico modo di ottenerlo è come detrazione Irpef. Tutte queste misure sono volte ad evitare comportamenti opportunistici, come indicato nella relazione illustrativa. Ci sono, comunque, degli aspetti che non sono stati toccati dal decreto Superbonus. Non cambia la ripartizione in cinque rate annuali di pari importo, così come i tetti di spesa su cui calcolare la detrazione del 75%, ovvero:  50mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all'interno di edifici plurifamiliari; 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Il DL 212/2023 tutela comunque i contribuenti che hanno già pianificato gli interventi seguendo la normativa precedentemente in vigore, con la conseguente non applicazione dei nuovi limiti antecedentemente al 30 dicembre 2023. Questo, solo nel caso in cui risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria, e nel caso in cui i lavori siano già iniziati o sia stato stipulato un accordo vincolante fra le parti.