All’articolo 24 del Testo Unico Edilizia il decreto Salva Casa introduce una nuova disciplina (articoli 5-bis, 5 ter e 5 quater) che conferisce al tecnico abilitato la possibilità di certificare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie relativamente a locali con altezza minima inferiore a 2,70 metri fino al limite masssimo di metri 2,40, alloggi di una sola stanza per una persona con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 mq. sino al limite massimo di 20 mq e per due persone inferiore a 38 mq, fino al limite massimo di 28 mq. Il tecnico è legittimato ad asseverare la conformità del progetto, qualora riscontri che sia soddisfatto il requisito della adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e del1'eliminazione delle barriere architettoniche). La legittimazione, inoltre, è condizionata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie o sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
EconomiaAgibilità e adattabilità: scopriamo il ruolo chiave del tecnico abilitato