Sabato 27 Luglio 2024

Agevolazioni prima casa: e se l’immobile è di pregio?

Parametri / I chiarimenti della Corte di Cassazione nell'ultima sentenza

Definire a priori un immobile di lusso non è facile

Definire a priori un immobile di lusso non è facile

È noto che sugli immobili di lusso adibiti a prima casa le agevolazioni decadano. Non è facile però definire a priori le caratteristiche di una “abitazione di lusso” e per questo, sebbene il tema sia noto, i confini sono labili e hanno generato numerose controversie negli ultimi tempi. Come il caso di una revoca delle agevolazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a un contribuente il quale aveva usufruito dell’imposta di registro ridotta nell’acquisto di un immobile di pregio e che ha contestato la revoca delle agevolazioni. Di recente, al riguardo, con la sentenza 33699/2023 la Corte Suprema di Cassazione ha fornito dei chiarimenti sulla norma di riferimento partendo dall’articolo 5 del Dm n. 1072/1969. La norma recita: “Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”. Sono di lusso anche “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. Chiarito questo aspetto, la Cassazione ha poi sottolineato che con le modifiche introdotte dal D.lgs 23/2011, sono esclusi dalle agevolazioni sulla prima casa gli immobili nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).