Mercoledì 4 Dicembre 2024

A chi presentare la domanda per il permesso di costruire.

Iter / La documentazione deve essere consegnata allo Sportello Unico del Comune nei tempi stabiliti

Una volta depositata la domanda, lo Sportello Unico del Comune avrà dieci giorni di tempo

Una volta depositata la domanda, lo Sportello Unico del Comune avrà dieci giorni di tempo

La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico Comunale. A essa vanno allegate la firma del proprietario dell'immobile o suo avente causa; l’attestazione contenente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti e gli altri documenti previsti dalla disciplina tecnica di riferimento; la dichiarazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. Una volta depositata la domanda, lo Sportello Unico del Comune avrà dieci giorni di tempo per comunicare al richiedente il contatto del responsabile del procedimento con cui il privato potrà dialogare. Entro 60 giorni poi, il responsabile curerà l’istruttoria e formulerà una proposta di provvedimento con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento. Il titolo edilizio viene rilasciato nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda e, dalla comunicazione della proposta di provvedimento, decorre un ulteriore termine di trenta giorni per l’adozione e la notifica del provvedimento finale. Il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, entro i quali deve essere formulata la proposta di provvedimento, può essere interrotto una sola volta ed entro trenta giorni esclusivamente per la motivata richiesta di documenti a integrazione della documentazione già presentata e che non siano nella disponibilità dell'amministrazione o che non possano essere acquisiti autonomamente. Sempre entro trenta giorni è possibile proporre modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario laddove necessarie ai fini del rilascio del titolo. Nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di novanta giorni per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, escluse le ipotesi di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Proprio in merito di silenzio-assenso, vale la pena osservare come il silenzio dell’Amministrazione venga equiparato al provvedimento di accoglimento e come sia ora possibile verificarlo richiedendo telematicamente una attestazione sul decorso dei termini del procedimento di rilascio del permesso a costruire, richiesta cui l’Amministrazione stessa è obbligata a rispondere entro 15 giorni, chiaramente in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego.