Cosa accade legalmente in caso di ritardo oppure omesso pagamento? «Ai sensi dell’articolo 2 comma 1-bis della Legge 11 novembre 1983, n. 628, l’omesso o ritardato pagamento delle ritenute previdenziali, oltre il termine utile, integra una fattispecie di reato, sanzionato penalmente».
Come viene punito oggi tale reato? «A seguito della novella normativa attuata dal D.Lgs. 8/2016 il reato è stato parzialmente depenalizzato: è oggi punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa fino a 1.032 euro (solo il datore di lavoro che non versa nell’anno un ammontare di ritenute superiore a 10mila euro.) Gli omessi versamenti sotto-soglia costituiscono invece violazioni amministrative per cui è prevista una sanzione pecuniaria da 10mila a 50mila euro».
Qual è l’onere del datore di lavoro? «La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che il datore di lavoro deve ripartire le risorse disponibili, al momento del pagamento delle retribuzioni, ai dipendenti, in modo tale da non compromettere gli obblighi contributivi».
E se il versamento avvenisse ma in ritardo? «Se avviene nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, si realizza una causa di esclusione della punibilità di un fatto di reato che si è già perfezionato nei suoi elementi costitutivi».
Nel caso ci sia uno stato di difficoltà della società? « Nel caso si tratti di uno stato di difficoltà tale da non sfociare in alcuna procedura concorsuale, allora la crisi economica è stimata non grave, dunque irrilevante. Il datore di lavoro la cui società si trovi a far fronte a una improvvisa crisi di liquidità, qualora ometta il versamento delle ritenute previdenziali non è imputabile penalmente solo se dimostra che, per cause indipendenti dalla sua volontà e a egli non imputabili e, pur essendo ricorso a tutte le possibili azioni (nel caso, attingendo anche dal proprio patrimonio personale), non è riuscito a reperire le risorse necessarie per adempiere le obbligazioni tributarie».