Martedì 14 Gennaio 2025
STEFANO CECCANTI
Politica

Legge Severino, sentenza scontata

Stefano Ceccanti

Roma, 21 ottobre 2015 - LA RISPOSTA dipende sempre dalla domanda. In questo caso il problema stava appunto nel manico. Il Tar della Campania aveva ritenuto infondata (e quindi non aveva sollevato) la questione a mio avviso più opinabile, quella dell’eccesso di delega: poteva il decreto legislativo Severino introdurre anche l’abuso d’ufficio tra i reati per i quali è prevista la sospensione quando la delega, rispetto alle condanne di primo grado, diceva di procedere a una ricognizione e fino ad allora ci si era limitati ai soli reati gravi, di tipo mafioso o di grave allarme sociale?

Il Tar, invece, si è in sostanza concentrato su due questioni tra loro intrecciate: se si tratti di una sanzione penale e se ci si trovi di fronte a un caso di reatroattività. Dopo che le sezioni unite della Cassazione avevano ritenuto incompetente il Tar, e avevano quindi trasferito il caso al giudice ordinario, quest’ultimo aveva riutilizzato la questione posta dal Tar inviandola alla Corte costituzionale senza apportare modifiche.

POSTA così la questione, l’esito negativo era scontato. La Corte avrebbe potuto prendere un’altra strada, quella di dribblare la valutazione di merito ritenendo il tutto inammissibile, dato che il Tribunale si era limitato a fare il passacarte di un testo elaborato da un Tar privo di competenza. Però, a che fine avrebbe dovuto adottare un atteggiamento pilatesco, visto che tutti i precedenti erano univoci? Non si tratta infatti di una sanzione penale ma solo di una misura cautelare legata alla fissazione di un requisito per il quale l’articolo 51 della Costituzione si limita a rinviare alla legge che, come tale, può essere immediatamente operativa. La Corte aveva precedenti costanti, motivati e ripetuti dalla sentenza 295 del 1994 fino alla 25 del 2002. Nello stesso senso è andata anche la Corte di Strasburgo, in ultimo col celebre caso Paksas contro Lituania del 2001, quando contro il Presidente destituito per impeachment fu varata una normativa che lo rendeva incandidabile, scelta che la Corte ritenne legittima perché non di natura penale. La vicenda però non è chiusa. Pendono altri ricorsi, tra cui quello del presidente campano De Luca e, di fronte ad argomenti diversi, la risposta potrebbe anche essere diversa. Sempre che il Parlamento non modificare la legge per l’abuso d’ufficio.