Giovedì 12 Settembre 2024

Liceo del Made in Italy, il Consiglio di Stato sospende il parere: “Chiarire meglio”. Il ministero: non è uno stop

Le perplessità espresse nel parere richiesto dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Valditara: parere interlocutorio e non definitivo

Il ministro della Pubblica Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

Il ministro della Pubblica Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

Roma, 12 settembre 2024 – Il liceo del ‘Made in italy’ inciampa nel Consiglio di Stato. Che ha sospeso il parere richiesto dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Ecco perché e cosa succede ora.

Ma il ministero chiarisce: “Sta girando la notizia di un presunto stop del CDS al Liceo del Made in Italy (riportata anche su siti importanti) ma la realtà non è questa. Il parere del CDS è interlocutorio e non definitivo. Nella giornata di oggi è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, che è pienamente favorevole. Peraltro, nel parere del CDS non vengono poste osservazioni rilevanti e, dunque, non ci sarà alcuno ‘stop’. Nell’interesse stesso della scuola italiana sarebbe sempre utile, prima di diffondere notizie allarmistiche, verificarne il fondamento». Così in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La Sezione consultiva per gli atti normativi ha infatti rilevato in primis una lacuna procedurale: “Il ministero non ha prodotto il preventivo parere della Conferenza unificata”, parere obbligatorio per legge, e “la mancanza assume un rilievo essenziale in quanto la carenza di tale ineludibile passaggio procedimentale rende impossibile a questa Sezione esprimere il proprio parere sulla base di una piena conoscenza del complesso degli elementi valutativi relativi al proposto intervento normativo”.

Ma le “perplessità” sono anche altre, e di diverso tipo. A partire dall’articolo 2, che inserisce il nuovo 9-bis del nuovo “Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento”. “Fermo restando il fatto che tale intervento non trova illustrazione nella relazione di accompagnamento del testo - si legge - in ordine al comma 1 si suggerisce di invertire le parole ‘approfondire e sviluppare’ in quanto ‘le conoscenze e le abilità costituiscono dapprima oggetto di un’attività di sviluppo e solo successivamente di approfondimento”.

Altre difficoltà riguardano l’espressione “assicura il supporto al potenziamento e all’ampliamento dell’offerta formativa” utilizzata nel comma 4 dell’articolo 9-bis “in quanto - per il Consiglio di Stato - non si comprende la misura in cui le parole ‘potenziamento’ e ‘ampliamento’ godano di significativi tratti differenziativi”. Non solo: sempre “l’articolo 2, comma 1, lett. d), interviene sull’articolo 10 del dpR 89/2010, inserendovi il nuovo comma 5-bis, secondo il quale ‘Nell’ambito del percorso del liceo del made in Italy e’ previsto l’insegnamento, nella lingua straniera 1, dei contenuti di un’altra disciplina caratterizzante il percorso liceale. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso (secondo biennio e quinto anno), per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata’. Al riguardo, in considerazione del considerevole numero di ore riservate a questo specifico insegnamento e della platea, necessariamente ampia, di professori che dovranno impartirlo, potrebbero emergere profili problematici in merito alla pratica attuazione di questo comma. Infatti, se la volontà del ministero - alla luce di un passaggio della relazione illustrativa - è stata quella di non accogliere da subito, rinviandola a ‘successive misure di supporto’, l’esigenza, espressa dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ‘di accompagnare i docenti con una specifica formazione con particolare riguardo all’insegnamento in lingua inglese delle discipline non linguistiche’, si evidenzia, di conseguenza, l’opportunità di chiarire se questa oggettiva esigenza formativa che dovrà essere realizzata a favore del corpo docente non sia tale da tradursi in un’eventuale vulnus della prospettata neutralità finanziaria, ribadita dall’articolo 4 dello schema di regolamento in esame”.