Roma, 27 aprile 2019 - La legge sulla legittima difesa è stata promulgata ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il quale ha però fatto dei richiami alle Camere e al governo. In particolare precisando che non viene indebolita né attenuata "la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini". Inoltre il capo dello Stato chiarisce che "lo stato di grave turbamento" previsto deve essere "obiettivo". In più il presidente rileva che le stesse cose devono essere previste anche per la rapina. Matteo Salvini, che di quella legge ha fatto una delle sue bandiere, esulta: ascolto il Quirinale ma la legittima difesa è legge. L'Anm invece plaude alle parole del Colle: confermano i dubbi sulla sua costituzionalità. Infine per le Camere penali le parole di Mattarella "vanificano l'impianto della riforma".
Ma in cosa consiste esattamente la nuova legge sulla legittima difesa? Ecco in pillole i quattro punti fondamentali.
Respingere l’intruso violento adesso è sempre consentito
La nuova legge va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la "Difesa legittima". Innanzitutto si considera "sempre" il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. Viene riconosciuto "in stato di legittima difesa" chi, nel proprio domicilio o in luoghi equiparati (come un negozio o una sede di lavoro), "usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". Non è necessario che il ladro o l’intruso abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e neppure che questa minaccia sia espressamente rivolta alla persona.
Proprietario non punibile se c’è grave turbamento
La riforma della legittima difesa modifica anche l’articolo 55 del codice penale che disciplina "l’eccesso colposo". Con il nuovo testo, infatti, si esclude la punibilità di chi, "trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità". Per "minorata difesa" si intende quando l’intruso violento che attacca il privato cittadino agisce approfittando "di circostanze di tempo, luogo o persona, anche in riferimento all’età della vittima, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa".
Nessun risarcimento se si è assolti in sede penale
Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente: il cittadino, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto a una indennità calcolata dal giudice. Se chi si è difeso in casa propria viene prosciolto dalle accuse o la sua posizione è archiviata o ancora viene disposto il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo, lo spese le paga lo Stato con la formula del gratuito patrocinio. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate qualora, a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
Rapina, furto e scippo: da oggi condanne più severe
Un altro aspetto della legge appena promulgata dal Presidente della Repubblica è l’inasprimento delle pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione del domicilio (il minimo viene elevato da sei mesi a un anno). Quanto a furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sette anni di carcere. Vengono rese più dure anche le sanzioni pecuniarie con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro). Infine, vengono incrementati anche gli anni massimi di carcere per la rapina: da oggi diventano fino a sette.