Roma, 24 ottobre 2018 - Primo via libera alla legge sulla legittima difesa targata Lega. Il Senato ha approvato il ddl con 195 sì, 52 no e 1 astenuto. Il testo, che amplia i diritti della persona 'offesa', ora passa alla Camera. Ecco quali sono le novità introdotte dalla riforma.
DIFESA SEMPRE LEGITTIMA - L'articolo 1 cambia l'articolo 52 del codice penale che disciplina la "legittima difesa". Con il nuovo testo, si riconosce "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa nel caso in cui "taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". Perché scatti la legittima difesa non è necessario che l'aggressore abbia l'arma in mano, è sufficiente la sola generica minaccia di usarla.
LEGITTIMA DIFESA SE IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO - L'articolo 2 della riforma va a modificare l'articolo 55 del codice penale che disciplina "l'eccesso colposo". Diventa non punibile chi si è difeso in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".
SOSPENSIONE PENA SOLO DOPO RISARCIMENTO - L'articolo 3 prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che si è integralmente pagato l'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
PENE PIU' SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA - Innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Infine, vengono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette.
ESCLUSA LA RESPONSABILITA' CIVILE - Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. L'autore del fatto, se assolto in sede penale, non dovrà essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
PATROCINIO GRATUITO E SPESE DI GIUSTIZIA - La riforma estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
PRIORITA' NEI PROCESSI - L'ultimo articolo del ddl interviene sul codice di procedura penale stabilendo che "nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose".