Roma, 14 maggio 2023 – Paese che vai, scheda elettorale che trovi. A seconda del numero di abitanti, cambierà la scheda che gli italiani si troveranno a dover utilizzare nelle oltre 700 amministrazioni che oggi e lunedì sono protagoniste delle elezioni Comunali 2023. I seggi si sono aperti questa mattina alle 7 e chiuderanno alle 23 per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni 28 e 29 maggio. Il voto interessa 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all'estero) distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, sono chiamati alle urne 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di Regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). Alle 12 primo dato pressoché definitivo sull’affluenza: quando sono arrivati i dati di 5.398 sezioni su 5.426, i votanti si attestano al 14,2%. Alle precedenti consultazioni amministrative alla stessa ora aveva votato il 19,33%.
Sommario
La guida: orari, come si vota e le sfide decisive
Meno di 5mila abitanti
L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco. Ogni elettore può votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno, ed esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto, scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
Tra i 5 e i 15mila abitanti
Ogni elettore può votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno e può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Se vengono espresse due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata: a) la lista a cui appartiene il candidato votato; b) il candidato a consigliere votato; c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato. Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
Oltre i 15mila abitanti
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto). In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).