Giovedì 21 Novembre 2024
REDAZIONE POLITICA

Elezioni regionali 2020, cos'è il voto disgiunto e come funziona

Alle regionali in Emilia-Romagna gli elettori potranno anche scegliere un candidato presidente e una lista che ne appoggia un altro. Possibilità invece vietata in Calabria

Elezioni Calabria

Elezioni Calabria

Roma, 25 gennaio 2020 - Le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria 2020 sono ormai alle porte. Dopo una campagna elettorale che ha mobilitato anche i leader politici nazionali, agli elettori non resta che scegliere i propri candidati. Ma ci saranno differenze tra le due regioni anche in questo senso. In particolare, sul risultato delle elezioni potrebbe influire il meccanismo del voto disgiunto - ma solo per gli elettori in Emilia-Romagna. Andiamo con ordine: il voto disgiunto (conosciuto in inglese come panachage) è un sistema introdotto in diversi Stati europei e non solo per valorizzare più il candidato che non l'appartenenza ai partiti. In Italia è previsto solo per le elezioni regionali (ma non dappertutto: per esempio non era previsto nell'ultimo voto in Umbria) e per quelle comunali solo nei comuni con più di 15mila abitanti. L'elettore piò esprimere un voto per un candidato presidente o sindaco ma anche per una lista collegata a un altro candidato. Ecco nel dettaglio la situazione nelle due regioni al voto domenica 26.

EMILIA-ROMAGNA. Si tratta di una delle regioni che in Italia ha introdotto il meccanismo del voto disgiunto (come la Lombardia, la Toscana o il Lazio, tra le altre). La legge elettorale regionale del 2014 prevede (art. 10 comma 3) che l'elettorale può votare "per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste".

CALABRIA. Completamente all'opposto la situazione nell'altra regione al voto domenica 27. Qui è la legge regionale del 2005 (art. 2 comma 2) a spiegare che "l'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata". Dunque per esclusione non è consentito il voto disgiunto.