Giovedì 21 Novembre 2024
REDAZIONE POLITICA

Elezioni amministrative 2016, guida al voto: orari e modalità

Domenica 5 giugno verranno rinnovati sindaci e consigli comunali in 1.342 comuni. Ecco tutte le informazioni su schede, orari e preferenze I RISULTATI IN DIRETTA LEGGI - CHE COS'E' IL VOTO DISGIUNTO

Una scheda elettorale

Una scheda elettorale

Roma, 3 giugno 2016 - Domenica 5 giugno oltre 13 milioni di italiani sono chiamati alle urne in 1.342 comuni per le elezioni amministrative. Verranno rinnovati sindaci e consigli comunali nella principali città italiane, come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna.

QUANDO SI VOTA - Urne aperte domenica 5 dalle 7 alle 23 nelle regioni a staturo ordinario e in Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 19 giugno, sempre dalle 7 alle 23. I ballottaggi sono previsti solo per i comuni con più di 15.000 abitanti e nel caso nessuno dei candidati sindaco raggiunga al primo turno il 50 per cento più uno dei voti. Domenica lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle 23.00 di domenica 5 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

CHI VOTA - Potranno votare tutti i cittadini italiani aventi diritto al voto residenti nei comuni in cui si rinnovano sindaco e consiglio comunale. Possono votare anche i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, purché abbiano presentato l'apposita domanda entro il quarantesimo giorno dalle votazioni. Gli italiani residenti all'estero possono partecipare alle votazioni solo tornando in Italia nel proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza all’estero.

DOVE SI VOTA - Le elezioni avverranno in 1.342 comuni di regioni a statuto ordinario, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e interesseranno, complessivamente, 13.316.379 elettori. Tra le città al voto, oltre a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna, ci sono anche Latina, Novara, Rimini, Salerno, Trieste, Cosenza e Cagliari. I cittadini dovranno votare nella sezione elettorale del loro comune nella quale sono iscritti, secondo quanto riportato nella propria tessera elettorale. 

COME SI VOTA - Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Per chi avesse necessità di rinnovarla è necessario presentarsi negli uffici elettorali del comune di  residenza, che resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23. 

Ai seggi si riceverà una scheda elettorale di colore azzurro, in cui si potrà indicare con un segno il candidato sindaco per cui si vuole votare, il cui nome sarà già stampato sulla scheda, la lista per cui si vuole votare per la formazione del consiglio comunale e su cui si potranno scrivere fino a due nomi di candidati consiglieri per cui si vuole esprimere la preferenza. Se si indicano due preferenze, è necessario che i nomi siano di un uomo e di una donna, a pena di annullamento della seconda preferenza. A seconda del numero di abitanti del comune, le modalità di voto sono le seguenti: 

Nei comuni sopra i 15mila abitanti l'elettore può votare: per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate (con un segno sul relativo contrassegno); in questo caso il voto è valido sia per il candidato sindaco sia per la lista collegata scelta; per un candidato a sindaco e per una lista non collegata: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (voto disgiunto); - per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, non segnando alcun contrassegno di lista: il voto è attribuito solo al candidato sindaco; - per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è valido sia per la lista sia per il candidato sindaco collegato; - solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti l'elettore può votare: con un segno di voto solo sul nominativo di un candidato a sindaco; con un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; con un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale (non più di due voti nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti). Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.