Giovedì 21 Novembre 2024
REDAZIONE POLITICA

Cosa prevede l’Autonomia differenziata: la sanità e il nodo Lep (livelli essenziali di prestazione)

Il ddl 1665 è legge: le Regioni che faranno richiesta potranno disporre di maggiore autonomia in merito a 23 materie, dalla tutela della salute alla scuola. Ma prima il governo dovrà stabilire i Lep: ha tempo 24 mesi

Roma, 19 giugno 2024 – La Camera ha approvato oggi il ddl a firma di Calderoli  contenente la riforma sull’autonomia differenziata, con 172 voti a favore, 99 contrari, al termine di una maratona notturna. Il disegno di legge diventa così legge a tutti gli effetti. Prevede il riconoscimento di un maggiore livello di autonomia alle Regioni a statuto ordinario e speciale che ne fanno richiesta, comprese le provincie autonome di Trento e Bolzano. In 11 articoli, la riforma definisce le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Regola cioè le intese tra Stato e quelle Regioni che decideranno di chiedere un livello di autonomia differenziata rispetto alle altre limitatamente a 23 materie. Prima di presentare la richiesta ogni singola regione dovrà acquisire pareri di Comuni, Province ed enti del suo territorio. 

Bandiere locali in aula tra i banchi della maggioranza per festeggiare l'ok al ddl Autonomia alla Camera (Ansa)
Bandiere locali in aula tra i banchi della maggioranza per festeggiare l'ok al ddl Autonomia alla Camera (Ansa)

Le 23 materie su cui si può richiedere autonomia differenziata

Diversi settori vengono interessati dalla riforma, tra cui il commercio estero, l’energia, i trasporti, l'istruzione, l’ambiente, la cultura, tutela della salute, lo sport. Solo in 23 materie sarà possibile il trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni: quattordici sono definite dai Lep, Livelli Essenziali di Prestazione, che devono essere assicurati a tutti i cittadini indipendentemente dalla regione di residenza.

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I tempi: accordi Regione-Stato in 5 mesi

Stato e singole regioni avranno tempo 5 mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Potranno essere interrotte prima della scadenza da Stato o regione con preavviso di almeno 12 mesi.

I livelli essenziali di prestazione (Lep) 

Il riconoscimento di una o più "forme di autonomia" è subordinata, per la maggior parte delle materie, alla determinazione di Lep: criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio.

Per due materie, sanità e ambiente, i Lep sono già definiti (in questi casi si chiamano Lea e Lepta). Nove materie sono ‘non Lep’, dunque immediatamente trasferibili:  tra queste commercio con l'estero, previdenza complementare, professioni, protezione civile, rapporti internazionali e con Ue, coordinamento con finanza pubblica e sistema tributario. 

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Il Governo nazionale entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. 

Il trasferimento delle funzioni da Stato a regioni sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Senza la determinazione dei Lep e il loro finanziamento, non sarà possibile per una regione ottenere un livello maggiore di autonomia. 

I rischi per la sanità

I poteri concessi in sanità dall'autonomia differenziata non sono pochi: li elenca il Segretario Nazionale Anaao Assomed Pierino Di Silverio: "Determinazione di tariffe e ticket; gestione dei fondi integrativi, con il rischio del risorgere di sistemi mutualistici-assicurativi; governance delle aziende, con la possibilità di un sistema arlecchino; mano libera sul sistema di formazione post laurea. Fino alla nascita di un mercato competitivo per l'ingaggio dei professionisti, l'avvio di una concorrenza selvaggia nell'acquisizione delle risorse umane nutrita dal dumping salariale e dalle incentivazioni regionali, che svuoterà di valore il CCNL dei dipendenti". Secondo Di Silverio l’automonia differenziata comporta “maggiori oneri per le regioni in difficoltà, perché più gettito a livello locale significa meno risorse disponibili a livello centrale per garantire un livello omogeneo di prestazioni essenziali, e maggior ricorso alla sanità privata”.

Cabina regia nazionale del Governo

Una cabina di regia del Governo nazionale dovrà effettuare periodica ricognizione del quadro normativo, in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie. Dovrà individuare materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Ne fanno parte tutti i ministri competenti, assistiti da una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio.

Clausola di salvaguardia

Il Governo nazionale può sostituirsi a organi di Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni quando riscontra loro inadempienze rispetto a trattati internazionali, normative comunitarie oppure nel caso in cui riscontri un pericolo grave per la sicurezza pubblica inclusa la garanzia di diritti civili e sociali e occorra tutelare l'unità giuridica o quella economica della Repubblica.