Con il via libera definitivo della Camera, il ddl Valditara sulla scuola è diventato legge. Secondo quanto dichiarato dal Ministro, la riforma entrerà in vigore già dall’anno scolastico in corso, anche se serviranno alcune norme attuative per renderla operativa. Meglio, quindi, non farsi trovare impreparati. Vediamo cosa cambia.
In primis, la riforma reintroduce il voto in condotta. Il comportamento degli studenti delle scuole medie (secondaria di primo grado) e scuole superiori secondarie verrà valutato in decimi. Alle medie non si viene ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione inferiore a sei decimi (si viene bocciati con il 5 in condotta); per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la non ammissione all’esame di Stato conclusivo in caso di valutazione inferiore a sei decimi, mentre si prevede l’assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame, in caso di valutazione pari a sei decimi (con il 6 in condotta si viene quindi rimandati).
Il voto in condotta aumenta il suo peso anche se si supera la sufficienza, quindi un sette può non bastare se si punta a voti alti. Infatti, il voto sul comportamento inciderà sui crediti per l’ammissione all’esame di maturità: il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere attribuito solo se il voto assegnato è almeno nove.
Viene rivisto poi lo Statuto degli studenti, con forti novità nell’ambito delle sospensioni: durante l’allontanamento dalla scuola non si resterà più a casa, ma si verrà coinvolti, a seconda dei giorni di punizione, in attività scolastiche o extrascolastiche. In dettaglio, fino a due giorni, si parteciperà ad attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Oltre i due giorni, si dovranno svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche.
Infine, con una sentenza di condanna per reati connessi a danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, viene predisposta, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, una multa da 500 a 10.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.
a cura di Marina Santin