Martedì 12 Novembre 2024

Scheda nulla e bianca, a chi va il voto? C’è una falsa credenza...

Quali sono le differenze e cosa succede in caso di voto non espresso. Una piccola guida per le elezioni

Roma, 7 giugno 2024 – L’8 e il 9 giugno in tutta Italia si vota per le elezioni europee e in alcuni casi anche per rinnovare le giunte locali (elezioni amministrative). Non tutti conoscono perfettamente i meccanismi elettorali e fra le domande che spesso gli elettori si pongono c’è quella relativa alle schede bianche e al voto nullo. Quando la mia scheda è considerata nulla e quindi non valida? Quando invece è bianca? Cosa succede a queste schede? Vengono conteggiate e come? Vediamo innanzitutto le differenze tra scheda bianca e scheda nulla. 

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La scheda bianca 

Secondo quanto scrive il Ministero dell’Interno si definisce bianca quando “non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura”. In sostanza è una scheda sulla quale l’elettore non ha apposto nessun segno. Le schede bianche devono essere firmate o siglate dal presidente del seggio o da due scrutatori.

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Il voto nullo

Il voto nullo è un voto non valido. Possono verificare due distinti casi: la nullità parziale o quella totale

Il Ministero dell’Interno spiega che esistono tre casi di nullità totale del voto:

  1. “Quando la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
  2. “Quando non è conforme al modello previsto dalla legge oppure non sia presente il bollo della sezione o la firma dello scrutatore”.
  3. “Quando la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta”. Questo caso, specificano le istruzioni del Ministero, si verifica se l’elettore “ha tracciato un segno su due o più contrassegni e, nel contempo, se ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso preferenza”.
Schede bianche e schede nulle. A chi vanno?
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L’annullamento parziale: il caso delle preferenze

Esistono, però, anche casi di nullità parziale che riguardano il voto di preferenza. Alle elezioni europee è permesso il voto di preferenza che si esprime votando da uno a tre candidati scrivendo il nome e cognome o solo il cognome dei candidati scelti. Se l’elettore vuole esprimere due o tre preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso. In caso questo criterio non sia rispettato il Ministero spiega che si verificherà “l’annullamento della seconda e della terza preferenza. L’espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l’indicazione del numero d’ordine del candidato nella lista”.

Infine, il Ministero fa chiarezza anche su un altro punto: “i casi di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) determinano la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi. Invece, la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi non comportano necessariamente la nullità della scheda, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista”. Come per le schede bianche, anche quelle nulle devono essere firmate dal presidente del seggio o da due scrutatori. 

A chi va il voto?

Sia le schede bianche che le nulle non hanno alcun valore ai fini del risultato finale, in quanto il voto viene considerato come non espresso. Entrambe, però, vengono comunque conteggiate per calcolare l’affluenza elettorale. E’ falsa dunque la credenza diffusa secondo cui il voto nullo o bianco va alla maggioranza. 

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