Un mese di congedo parentale all’80% dello stipendio, in più, anziché al 30%. L’Inps ha diramato la circolare che spiega come e a chi spetta quanto previsto dall’ultima legge di Bilancio.
La circolare Inps
L’Inps ha diramato la circolare che ha come titolo "Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti”.
La legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2022 ha infatti disposto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
A chi spetta
L’indennità di un mese all’80% spetta ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Non ne hanno diritto i lavoratori autonomi.
Congedi di maternità-paternità
La legge italiana stabilisce il diritto a 5 mesi di maternità obbligatoria (2 prima e 3 dopo il parto oppure uno prima e 4 dopo il parto) retribuiti all’80% dello stipendio più dei periodi facoltativi al 30%. La legge riconosce ad entrambi i genitori, la possibilità di usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino. I primi 9 mesi sono indennizzati al 30% i restati non sono indennizzati.
La novità
La legge di Bilancio 2022 stabilisce dunque che oltre i 5 mesi all’80% della retribuzione sia possibile ottenerne un sesto sempre all’80%.
Le specifiche dell’Inps
"Si evidenzia – spiega l’Inps – che la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione. Come anticipato in premessa, infatti, si dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore”.
Papà o mamma
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Le simulazioni
L’Inps poi fornisce alcune simulazioni nel caso di due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori. Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore)
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) del minore, si conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.
La domanda: da quando?
Il mese all’80% spetta interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Gli esempi
Al fine di rendere più comprensibile il tutto la circolare dell’Inps ha effettuato 3 tipi di esempi.
ESEMPIO A)
- Figlio nato il 15 novembre 2022
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione)
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023
- Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.
ESEMPIO B)
- Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023
- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore)
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
- Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.). La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).
ESEMPIO C)
- Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022
- il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 - 15 gennaio 2023)
- Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.