Roma, 28 ottobre 2023 - Nel 2024 le tredicesime potrebbero essere meno ricche. Secondo infatti l'ultima versione del testo della legge di bilancio, che potrebbe dunque cambiare ancora, dal prossimo anno sarebbe confermato il taglio del cuneo fiscale, ma non sulle tredicesime, che non avrebbero più l’esonero dei 6 punti percentuali sulle retribuzioni superiori a 2.692 euro al mese o dei 7 punti percentuali sulle retribuzioni che non superano i 1.923 euro al mese. Il bonus non è previsto nemmeno per le tredicesime che saranno erogate a dicembre di quest'anno e che avranno uno sgravio limitato al 2 o 3 per cento, secondo la retribuzione percepita. La Cgia di Mestre lo scorso anno aveva calcolato 33,9 milioni di italiani in attesa di tredicesima a dicembre 2022, per un valore complessivo di 46,9 miliardi di euro. Una somma importante, anche se 11,4 miliardi di euro sono stati incassati dal fisco.
Le tredicesime 2023
Per quest'anno la tredicesima di chi beneficia del taglio del cuneo avrà una decontribuzione di 2 o 3 punti percentuali, in base al reddito. La tredicesima mensilità, infatti, è stata esclusa dall'aumento della percentuale di taglio contributivo previsto per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2023, salito a 6 punti percentuali per le retribuzioni non superiori a 2.692 euro al mese e a 7 punti percentuali sulle retribuzioni che non superano i 1.923 euro al mese. Ciò significa che gli sgravi delle tredicesime che gli italiani riceveranno a dicembre saranno del 2 per cento sulle tredicesime non superiori a 2.692 euro e del 3 per cento sulle tredicesime non superiori a 1.923 euro. Sulla tredicesima 2022, invece, lo sgravio era del 2 per cento per tutti coloro che avevano retribuzioni inferiori a 2.692 euro. Avranno dunque un 1 per cento in più di sgravio rispetto al 2022 coloro che hanno gli stipendi più bassi di 1.923 euro mensili.
Se la tredicesima viene erogata in rate mensili, quest'anno si applica lo sgravio del 2 per cento se non si superano i 224 euro al mese e del 3 per cento se non si superano i 160 euro. In caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il massimale dei ratei viene riparametrato, moltiplicando i 224 euro (con sgravio del 2%) e i 160 euro (con sgravio 3%) per il numero delle mensilità maturate.