Venerdì 22 Novembre 2024
MARCO MAMMINI
Economia

Dal testamento olografo a quello segreto: dettagli e differenze. Cosa può succedere con l’eredità di Berlusconi

Cosa prevede il codice civile per un argomento tornato di grande attualità dopo la morte del Cavaliere

Roma, 17 giugno 2023 – Negli ultimi giorni, a seguito della morte di Silvio Berlusconi, è tornato d’attualità il tema del testamento. In molti, infatti, si sono posti la questione di chi, e in che misura, erediterà il lascito non indifferente dell’ex presidente del Consiglio. Tuttavia, le risposte si avranno solamente dopo l’apertura testamento, con cui verranno comunicate ai cari le sue ultime volontà. Già ora, però si può fare una panoramica su quali sono le tipologie di testamento previste dal Codice Civile italiano per cercare di capire, una volta resa nota quella scelta dal Cavaliere, come si sia mosso Berlusconi in vista della successione. Secondo alcune indiscrezioni il testamento potrebbe essere aperto lunedì, ma non è escluso che si proceda già nel fine settimana per dare comunicazione a mercati chiusi. L’attesa è soprattutto per capire come sarà distribuito il capitale di Fininvest. Una partita che non sarebbe scontata

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Ma che cos’è un testamento?

Il testamento non è altro che un atto (revocabile) con il quale una persona, per il tempo successivo alla sua morte, dispone “di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” - così recita il Codice civile. In Italia esistono varie tipologie: le forme ordinarie sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto.

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Testamento olografo

La prima tipologia di testamento citata nel Codice civile (art. 602) è il testamento olografo redatto dal testatore, il quale deve scriverlo per intero, datarlo e sottoscriverlo alla fine delle proprie disposizioni. Questa modalità è sicuramente la più semplice ed economica, poiché può essere svolta in autonomia e non è necessaria la presenza di un notaio o testimoni. Può essere conservato a casa propria. E viene pubblicato da terzi dopo la morte del testatore.

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Testamento pubblico

Per il testamento pubblico (art. 603), invece, è richiesta la ricezione da parte di un notaio e la presenza di due testimoni. Di fronte alla loro presenza, il testatore dichiara al notaio le proprie volontà che le redige, creando il testamento. In questo caso, la sottoscrizione deve essere da parte del legante, dei testimoni e del notaio.  

Testamento segreto

Il secondo testamento per atto di notaio è quello segreto, che può essere scritto dal testatore o da un terzo. Nel primo caso, deve essere sottoscritto alla fine delle disposizioni testamentarie; se, invece, è redatto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, il legante deve sottoscrivere in “ciascun mezzo foglio, unito o separato”. Coloro che sono in grado di leggere, ma non di scrivere, potranno fare il testamento segreto dichiarando di averlo letto e aggiungendo la causa che ha impedito loro di sottoscriverlo. Lo stesso vale proprio per coloro che non hanno potuto apporre la propria sottoscrizione. Questa tipologia è vietata per chi non sa o non può leggere.  

Testamenti speciali  

Vi è poi un’altra modalità testamentaria, detta speciale. Questa è valida quando il testatore si trova in pericolo di vita in determinate situazioni, quali ad esempio: essere in un luogo in cui domina una malattia contagiosa, in casi di calamità naturali o quando ci si trova in pericolo su una nave, su un aereo o in una zona di guerra. Tale testamento risulta valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, da un ministro di culto, dal comandante di una nave o di un aereo, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione delle cause emergenziali che spingono il testatore a fare il testamento secondo queste modalità e in base alle forme ordinarie.