Sale l’attesa per l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni lasciando un patrimonio stimato da Forbes in circa 6,8 miliardi di euro.
Sulla reale entità del suo lascito e sulla spartizione della sua eredità non vi sono notizie certe, ma – stando ai rumors degli ultimi giorni – a beneficiarne sarà anche Marta Fascina che, sebbene esclusa dalla successione in quanto non sposata con Berlusconi, potrebbe ricevere fino a 100 milioni di euro oltre a una villa e alla possibilità di mantenere la residenza ad Arcore.
A possedere le “chiavi” del testamento, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe Arrigo Roveda, storico notaio della Fininvest e del Milan.
Già domani i cinque figli di Berlusconi – Marina e Pier Silvio avuti con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e Barbara, Eleonora e Luigi nati dal matrimonio con Veronica Lario – e gli ulteriori beneficiari potrebbero essere convocati presso lo studio RLCD di via Mario Pagano a Milano.
Ma, tra le tre forme ordinarie di testamento riconosciute e disciplinate dal nostro ordinamento – il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto – qual è quella più utilizzata? “Il testamento olografo deve essere scritto interamente di mano dal testatore, datato e sottoscritto. Rappresenta probabilmente la forma di testamento più utilizzata per disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo all'apertura della successione – spiega il notaio Vincenzo Papi –. Il testamento pubblico e il testamento segreto sono invece forme di testamenti che prevedono l'intervento del notaio. Nel testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara le sue volontà al notaio il quale le riduce in scritto, conferendo alle medesime una precisa qualificazione giuridica. Il testamento segreto può invece essere scritto dal testatore o da un terzo ed è consegnato dal disponente al notaio il quale lo riceve in deposito nei suoi atti con un verbale dotato di particolari formalità. In questo caso il notaio non conosce il contenuto delle disposizioni testamentarie. Sicuramente il testamento segreto è il meno utilizzato fra quelli disciplinati dal legislatore”.
Sul fronte delle garanzie offerte dalle varie tipologie di testamento qualcosa cambia.
“I testamenti, qualunque sia la loro forma, producono lo stesso effetto e consentono al testatore di disciplinare la devoluzione ereditaria del proprio patrimonio. Il vantaggio sostanziale dei testamenti notarili – sottolinea Papi – è che essi fanno fede fino a querela di falso della legittima provenienza del testamento da parte di colui che lo ha sottoscritto, mentre per contestare la paternità di un testamento olografo è necessario promuovere una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Inoltre il testamento ricevuto dal notaio non può essere smarrito (una sua copia autentica viene altresì inviata al Registro Generale dei Testamenti) né distrutto, magari da chi lo rinviene e ha un interesse contrario alla sua pubblicazione. Sicuramente il testamento in forma notarile offre maggiori garanzie per il testatore. Oltre a far fede fino a querela di falso e a conferire data certa alle volontà testamentarie, consente al testatore di avvalersi della consulenza tecnica di un pubblico ufficiale altamente qualificato nella redazione delle disposizioni testamentarie, riducendo il rischio che esse risultino invalide, inefficaci, impugnabili e/o contraddittorie. Ovviamente il notaio si limita a guidare la volontà del testatore tra le norme e le soluzioni percorribili, al fine di garantire al testatore una corretta pianificazione della propria successione ereditaria”.
Posto che il testamento di Berlusconi sia nelle mani di un notaio, può cambiare qualcosa in base alla tipologia di testamento scelto?
“Il collega che ha ricevuto il testamento pubblico del Cavaliere o che ha in deposito (fiduciario o formale) il suo testamento olografo, – spiega Papi – provvederà nel primo caso a ricevere un verbale di registrazione di testamento pubblico, consentendo il suo passaggio dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, nel secondo caso invece riceverà un verbale di pubblicazione di testamento olografo. Nonostante si tratti di forme di ‘pubblicazione’ diverse, non vi è una sostanziale differenza pratica e le tempistiche di registrazione sono le medesime per l'una e per l’altra".