Roma, 10 ottobre 2023 – L’eredità di Berlusconi si tinge nuovamente di giallo. Il patrimonio potrebbe doversi spartire con un altro erede come scritto in un documento non olografo firmato dallo stesso Silvio Berlusconi in Colombia e depositato a Napoli lo scorso 3 ottobre. A rivendicare 26 milioni di euro, le ville ai Caraibi e le barche dell’ex premier, oltre al 2% di Fininvest, è l’imprenditore torinese Marco Di Nunzio. Insomma, il sipario sulla divisione ereditaria pareva essere calato con il testamento olografo di tre fogli nei quali l’ex premier disponeva la suddivisione dei beni tra i 5 figli (i maggiori Marina e Pier Silvio ottengono la parte più consistente) con donazioni a Marta Fascina (100 milioni), Paolo Berlusconi (100 milioni) e Marcello Dell’Utri (30 milioni). E invece, ora, si rialza.
Il parere dell’esperto
“Dal punto di vista sostanziale, non sembra ci siano rilievi da evidenziare: in altre parole, il contenuto dei legati non pare ponga problemi da un punto di vista della liceità – spiega Giulio Errani, notaio a Bologna, Professore a contratto in Diritto di internet e dei social media (Università di Bologna), Dottore di ricerca in Diritto Civile – Università di Bologna LL.M - King’s College London -. Tuttavia, oltre al contenuto, bisogna anche valutare la ‘forma’ del testamento (ossia la modalità tramite cui le disposizioni sono state espresse). In questo caso, a quanto risulta dalle informazioni trapelate, si tratterebbe di un testamento non olografo (e dunque probabilmente scritto a macchina), ma sottoscritto dal testatore e vidimato dal Ministero degli Esteri colombiano. Un testamento scritto a macchina e solo sottoscritto in forma autografa dal testatore, non soddisferebbe le forme richieste dal codice civile italiano (che, salvo che si tratti di testamento notarile, richiede che l’intero testo del documento sia scritto di pugno dal testatore)”. Ecco allora che le carte in tavola si mescolano e quella che sembrava una spartizione ereditaria ‘pacifica’ ora potrebbe subire un lieve terremoto in arrivo dal sud America.
Il nodo dei beni ubicati all’estero
“Ciò detto”, prosegue il notaio Errani “dal momento che Berlusconi era titolare di beni ubicati all'estero, la sua è una successione connotata da elementi di transnazionalità: pertanto, in tali casi, il diritto italiano consente di far riferimento anche alle norme di diritto straniero per valutare la validità formale delle disposizioni testamentarie. Dunque, il quesito da porsi, per stabilire se il testamento colombiano è valido, è quali siano le forme testamentarie consentite dal diritto italiano in caso di successioni transfrontaliere. Sul punto, oltre alle forme testamentarie disciplinate nel Codice civile, il diritto italiano consente di redigere un testamento nel rispetto delle forme previste dal diritto di uno Stato straniero, nei casi indicati dall'art. 27 Reg. UE 650/2012 (a ciò si aggiungerebbe anche la possibilità di redigere il cosiddetto ‘testamento internazionale’, regolato dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, a cui tuttavia la Colombia non mi risulta avere aderito).
La forma del testamento
In particolare, in base alla lett. a) dell’art. 27 del Regolamento citato, è formalmente valido il testamento redatto in conformità alla legge dello Stato in cui il testamento è stato materialmente redatto. In conclusione, bisognerebbe verificare se in base al diritto colombiano la forma di testamento utilizzata da Berlusconi (testamento scritto a macchina, sottoscritto di pugno e vidimato dal Ministero) è tra le forme consentite. Qualora si valutasse che il testamento colombiano sia valido sotto il profilo formale, esso dovrà essere rispettato al pari di quelli redatti in Italia. In ogni caso, non va dimenticato che Berlusconi era senza dubbio abitualmente residente in Italia al momento del decesso e pertanto la sua successione è - di base - regolata dal diritto italiano, che attribuisce una quota minima di patrimonio ai figli (nel suo caso 2/3)”.