Roma, 17 dicembre 2024 – Arriva con la manovra la stretta sui cosiddetti “furbetti della Naspi”, su coloro che si fanno licenziare, invece di dimettersi, per ottenere l’indennità di disoccupazione. A spiegare la finalità dell’intervento inserito nella manovra le parole della ministra Marina Calderone: “L’emendamento dei relatori al Bilancio attiene alla situazione in cui vi sono l’interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a dimissioni volontarie del lavoratore e l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro di brevissima durata che si conclude con un licenziamento. Ha una finalità anti-elusiva”.
Per comprendere sino in fondo le ragioni che hanno portato alla misura vale la pena fare un passo indietro. Il fenomeno elusivo che si punta a contrastare nasce dalla pratica di camuffare le dimissioni volontarie con il licenziamento per ottenere la Naspi. Una soluzione che spesso ha trovato la complicità del datore di lavoro. Ma anche altrettanto spesso l’opposizione delle stesse aziende, anche per evitare di pagare all’Inps il ticket del licenziamento che può arrivare a 2 mila euro. Un no di fronte al quale, però, i lavoratori hanno reagito assentandosi dal lavoro in maniera ingiustificata e al sedicesimo giorno scattava il licenziamento disciplinare che permetteva di accedere all’indennità. Ebbene, contro questa pratica il cosiddetto “collegato lavoro” ha già posto un paletto che oggi la impedisce. Salvo che non ci si faccia assumere di nuovo per poi essere licenziati. Ebbene, il nuovo emendamento va a colpire queste ultime situazioni: la riassunzione con successivo licenziamento sprint. Come, è presto detto. Si stabilisce che i lavoratori, che hanno dato dimissioni volontarie da un lavoro “a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti, avranno diritto alla Naspi in caso di licenziamento da un nuovo impiego solo se hanno almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego, perso il quale si richiede l’indennità”. Il che significa che “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025” servirà, per avere la Naspi, un requisito di “almeno tredici settimane di contribuzione” dall’ultima cessazione del rapporto di lavoro “a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie”. Un requisito che si applica a condizione che le dimissioni siano avvenute “nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria”.
Possono, insomma, accedere al sussidio anche i lavoratori che si siano dimessi volontariamente e poi siano stati licenziati da un’altra impresa, ma solo se hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione presso l’ultimo datore di lavoro. Non basta, dunque, il licenziamento per ottenere l’indennità di disoccupazione: occorre aver lavorato almeno tre mesi nell’ultimo anno nell’ipotesi di precedenti dimissioni da un altro datore di lavoro.