Mercoledì 17 Luglio 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Supporto formazione e lavoro: domande a Inps dal 1° settembre. Tutti i requisiti necessari

Le informazioni per presentare la documentazione per ottenere la misura economica che sostituisce il reddito di cittadinanza. Coinvolti in totale 230mila nucleari familiari

Inps pronta ad accogliere le domande per l'Sfl

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Roma, 28 agosto 2023 – Scatta il primo settembre la corsa per la domanda di accesso, da presentare per via telematica sul nuovo portale dell’Inps, allo strumento che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza per i cosiddetti lavoratori occupabili o attivabili: il cosiddetto Supporto per la formazione e il lavoro. Dunque, per coloro che tra luglio e agosto hanno ricevuto la comunicazione di fine del vecchio sussidio o per coloro che la riceveranno entro dicembre: in totale 230mila nuclei familiari. Ma vediamo chi rientra in questa categoria e quali requisiti deve possedere.

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Che cosa è il Sfl

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è stato previsto – come spiegano dall’Inps - quale misura di attivazione attraverso la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Tale Supporto è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Chi può chiederlo

Lo strumento può essere richiesto da: - singoli componenti dei nuclei familiari - di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui - che non hanno i requisiti per accedere all’ADI (l’Assegno di inclusione); - singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

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I requisiti di accesso

Per gli ulteriori requisiti di accesso, in relazione a quelli anagrafici e in relazione al patrimonio immobiliare e mobiliare, al possesso di beni durevoli, all’assenza di dimissioni volontarie o all’assenza di misure cautelari o di condanna, viene fatto rinvio ai requisiti previsti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Requisiti di cittadinanza

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere: • cittadino dell’UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; • titolare dello status di protezione internazionale.

Al momento della presentazione della domanda, deve sussistere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi.

Requisiti economici

• Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a euro 6.000: • Un reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare per il beneficio è pari a 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. • Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro; • Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore alla soglia di 6.000 euro. o La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. • Nessun componente il nucleo familiare deve essere, inoltre, intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.

I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’Isee devono essere dichiarati all’atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza: • di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; • di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; • di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza); • di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa; • di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Altri requisiti

• La mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; • Non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966. • Non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.