Venerdì 22 Novembre 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Supporto formazione e lavoro: come e chi può chiedere i 350 euro. Requisiti e guida

Tutte le istruzioni dell’Inps per ricevere il contributo che prende il posto del Reddito di cittadinanza

Arriva il Supporto per la formazione e il lavoro

Arriva il Supporto per la formazione e il lavoro

Roma, 22 agosto 2023 – Arriva il vademecum dell’Inps su tutti gli strumenti previsti al posto del Reddito di cittadinanza e, più complessivamente, per l’attivazione dei disoccupati, come stabiliti dal decreto lavoro del Primo Maggio scorso. E, così, puntata dopo puntata, è possibile orientarsi tra le differenti opzioni possibili. Cominciamo dal Supporto per la formazione e il lavoro che scatterà dal primo settembre prossimo.

Che cosa è il Sfl

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è stato previsto – come spiegano dall’Inps – quale misura di attivazione attraverso la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Tale Supporto è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.  

Chi può chiederlo

Lo strumento può essere richiesto da: - singoli componenti dei nuclei familiari - di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui - che non hanno i requisiti per accedere all’ADI (l’Assegno di inclusione); - singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

I requisiti di accesso

Per gli ulteriori requisiti di accesso, in relazione a quelli anagrafici e in relazione al patrimonio immobiliare e mobiliare, al possesso di beni durevoli, all’assenza di dimissioni volontarie o all’assenza di misure cautelari o di condanna, viene fatto rinvio ai requisiti previsti per l’accesso all’Assegno di inclusione. - Requisiti di cittadinanza Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere: • cittadino dell’UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; • titolare dello status di protezione internazionale. Al momento della presentazione della domanda, deve sussistere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza. Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi. - Requisiti economici • Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; • Un reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare per il beneficio è pari a 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. • Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro; • Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore alla soglia di 6.000 euro.

• La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. • Nessun componente il nucleo familiare deve essere, inoltre, intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’Isee devono essere dichiarati all’atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine. - La scala di equivalenza Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza: • di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; • di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; • di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza); • di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa; • di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo. - Altri requisiti • La mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; • Non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966. • Non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.

La domanda e l’attivazione attraverso il Siisl

L’interessato presenta domanda di SFL con le stesse modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la Piattaforma digitale operante nel SIISL e attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta deve essere rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e autorizzata la trasmissione dei dati ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. I richiedenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dovranno dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.  

Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl)

Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL - realizzato dall’Inps favorirà l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. L’obiettivo ultimo è dare piena attuazione al decreto consentendo l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI e del SFL, favorendo percorsi autonomi di rafforzamento delle competenze e ricerca di lavoro. All’interno della procedura è presente una piattaforma che ha il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché d’individuare le attività formative più utili alla collocazione/riqualificazione dei beneficiari. L’INPS è tenuto a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego e dei Comuni, per il tramite del SIISL, gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio.  

Il Patto di servizio

Nel Patto di servizio personalizzato il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Lo stesso Patto può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Gol). La convocazione può essere effettuata attraverso la Piattaforma digitale istituita nell’ambito del SIISL per i beneficiari dell’ADI e del SFL, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

L’indennità di 350 euro

Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.  

Obblighi di comunicazione

L’interessato, tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione indicate nel Patto di servizio personalizzato, deve darne conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica, a pena della sospensione del beneficio. I soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che in ogni caso decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione dello stesso.