Mercoledì 13 Novembre 2024
MICHELE ZACCARDI
Economia

Superbonus 110: ecco tutti i documenti per centrare la scadenza del 31 marzo

Asseverazioni tecniche e di congruità delle spese, comunicazione all’Enea e attestati di prestazione energetica: le carte da presentare sono molte. Una piccola guida

La scadenza per ottenere il Superbonus 110 si avvicina: entro il 31 marzo infatti bisognerà presentare (quasi) tutti i documenti necessari per beneficiare del credito di imposta sui lavori per le villette (o unità indipendenti).

Superbonus per lavori edili
Superbonus per lavori edili

Superbonus, le scadenze

Siccome le carte sono numerose, è meglio fare un riassunto di quello che occorre. Anche per evitare di incorrere in brutte sorprese. Chi sta effettuando lavori su unità immobiliari unifamiliari (le villette) o su unità indipendenti può mantenere il 110% per le spese effettuate fino al 31 marzo 2023 nel caso in cui, entro il 30 settembre 2022, abbia effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Proroghe in vista?

La proroga di questo termine, ipotizzata a più riprese, sembra ormai tramontata. La scadenza del 31 marzo riguarda, in prima battuta, i pagamenti che devono essere effettuati con bonifico parlante. Questo per poter godere della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi o nel 730, indipendentemente dall’effettuazione dei lavori. In questi casi, ovvero se non si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, i lavori possono concludersi anche dopo il 31 marzo 2023.

Cessione o sconto

Nel caso in cui, invece, si è optato per la cessione o lo sconto, occorrerà non solo l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei lavori ma anche che l’intervento sia stato effettuato entro il 31 marzo. Il motivo è semplice: prima di inviare alle Entrate l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (che scade il 16 marzo 2023 per i pagamenti sostenuti nel 2022), occorre presentare all’Enea (per gli interventi di riqualificazione energetica) o al Comune (per la messa in sicurezza antisismica) le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità delle spese, che presuppongono appunto l’esecuzione delle opere.

I documenti necessari

Vediamo ora i documenti necessari. Per ottenere il Superbonus, i periti abilitati devono rilasciare al termine dei lavori, e per ogni stato di avanzamento degli stessi in caso di cessione e sconto, un’asseverazione che attesti i requisiti tecnici previsti dal decreto del Mise del 6 agosto 2020 e una relativa alla congruità delle spese. Entrambe le certificazioni (requisiti e congruità) sono contenute nel decreto del 6 agosto (allegato 1 e allegato 2).

Come inviarli

Una volta sottoscritti, questi documenti vanno inviati, in via telematica e in formato pdf, all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. E qui c’è una piccola eccezione, che abbiamo ricordato sopra. Nel caso in cui si scelga di portare il credito di imposta in detrazione, entro marzo occorre solo aver fatto i pagamenti mentre la conclusione dell’intervento, insieme alle asseverazioni, può arrivare anche più avanti. Se invece si è preferito beneficiare dello sconto in fattura o della cessione, i lavori dovranno essere finiti entro il 31 marzo e inviare all’Enea le asseverazioni entro 90 giorni.

La certificazione energetica

Serve, infine, la certificazione energetica Ape del termine dell’intervento: questo per attestare il miglioramento di due classi energetiche, condizione imprescindibile per beneficiare del Superbonus.

Gli altri bonus in edilizia

Il discorso cambia se si utilizzano altri bonus, diversi dal 110. In questo casi, come riporta il Sole 24 Ore, i lavori agevolati possono sforare la scadenza del 31 marzo. È possibile, pertanto, comunicare la scelta di cessione e sconto, per il totale degli interventi al 110%, alle Entrate, senza che sia necessario aver già comunicato la fine dei lavori complessivi allo sportello del Comune. In altre parole, posticipare la realizzazione dei lavori relativi agli interventi non agevolati con il 110%.

Cilas e Scia

Prendiamo ad esempio il caso in cui la Cilas (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus 110) o la Scia (Segnalazione Certificata di inizio attività) prevedano l’effettuazione di manutenzioni straordinarie o di ristrutturazioni agevolate con altri bonus, come il rifacimento del bagno. Ecco, in tali casi, la realizzazione di questi lavori potrà proseguire dopo il 31 marzo 2023, senza che ciò pregiudichi la fine degli interventi agevolati con il super ecobonus o il super sismabonus (le due gambe del Superbonus 110).

L'Ape e il Durc

Ovviamente, dovranno essere presentate, entro il 31 marzo 2023, le due certificazioni su requisiti tecnici e congruità. La pratica all’Enea per il 110% può, quindi, essere predisposta prima del termine dei lavori complessivi (bonus minori inclusi), alla condizione che siano terminati tutti gli interventi a cui si riferisce (ad esempio, il cappotto, gli infissi) e che siano stati effettuati tutti gli altri adempimenti necessari relativi all’Ape finale, al computo metrico e alla relazione tecnica del termo-tecnico, oltre che alla dichiarazioni di conformità degli impianti e al libretto di impianto. Infine, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) di congruità dovrà essere rilasciato dall’impresa al committente prima del saldo degli interventi edili.