Le società in nome collettivo, abbreviate nell’acronimo Snc, rappresentano una delle forme più semplici che può essere adottata dalle società di persone. Si tratta, infatti, di un modello che è alla base dell’attività imprenditoriale e che, per via delle sue caratteristiche, è spesso adottato dalle piccole realtà commerciali e da quelle artigianali.
È importante precisare che nel caso delle Snc non è necessariamente richiesto lo svolgimento di un attività commerciale, con i soci della società stessa che dovranno solo specificare nell’atto costitutivo il loro intento di non creare una società semplice. Le società in nome collettivo sono costituite da uno o più soci i quali, come previsto dalla legge, rispondono senza limiti e in solido delle obbligazioni sociali, ma possono vantare il beneficio di escussione del patrimonio sociale. Un creditore particolare del socio, dunque, non può rifarsi sulle quote delle società per far valere i propri crediti. Infine si ricorda che nelle Snc i soci sono sia lavoratori che amministratori, motivo questo che gli dà diritto di percepire gli utili in relazione alla quota capitale che hanno sottoscritto in precedenza.
Cosa sono le società in nome collettivo
Le società in nome collettivo (Snc) sono regolate dagli articoli del Codice Civile che vanno dal 2291 al 2312. Il tratto distintivo di questo modello sta nel fatto che, come accennato in precedenza, i soci rispondono in solido e senza limiti alle obbligazioni sociali, cosa che invece non avviene nel caso delle società semplici dove è possibile escludere determinati membri dalle responsabilità.
Per dar vita a una Snc è possibile seguire due strade differenti, ovvero un atto pubblico o una scrittura privata. La cosa importante è che nell’atto costitutivo siano indicati:
- i dati dei soci e le indicazioni delle sedi delle società; - l’oggetto sociale; - la ragione sociale, all’interno della quale è necessario segnalare almeno uno dei soci con in aggiunta la dicitura Snc. È opportuno anche precisare che i soci non possono svolgere altre attività concorrenziali a quella dalla società (divieto di concorrenza); - la quota con cui ogni socio partecipa alla società; - la durata della Snc; - il ruolo ricoperto da ogni socio; - la metodologia prevista per la distribuzione degli utili. Questi, inoltre, non possono essere concessi ai soci se prima non vengono sanate eventuali perdite del capitale della società.
Una volta che l’atto è stato costituito dal notaio e completato in tutte le sue parti essenziali, è consigliabile provvedere alla registrazione dello stesso nel Registro delle imprese. Si tratta di una pratica non obbligatoria, anche se in assenza di questo passaggio la società funzionerebbe in maniera irregolare e non potrebbe sfruttare la normativa italiana prevista per le società in nome collettivo, rifacendosi a quella delle società semplici. Infine, per concludere la creazione della Sns è necessario chiedere e ottenere dall’Agenzia delle Entrate un codice fiscale e una partita Iva della nuova società.
Svolgere le operazioni descritte ha naturalmente dei costi che, tuttavia, tendono a essere abbastanza ridotti se paragonati con quelli di altre forme societarie. Alle spese della parcella del notaio - che varia in base al professionista scelto e che devono essere sostenute anche in caso si decida di ricorrere a una scrittura privata - vanno aggiunti:
- 200 euro per l’iscrizione della società presso la Camera di commercio; - 156 euro per l’imposta di bollo; - le spese per la parcella del commercialista che, come nel caso del notaio, possono essere mutevoli in base al tariffario del professionista.
Nel calcolo dei costi va tuttavia tenuto a mente che, a differenza di altri modelli societari, la Snc non richiede un minimo iniziale per l’ammontare del capitale sociale, motivo questo che gioca a forte vantaggio delle società in nome collettivo.
Pro e contro delle società in nome collettivo
Già dalla semplice descrizione offerta delle caratteristiche delle società in nome collettivo appare evidente come queste possano rappresentare la soluzione ideale per gli imprenditori che intendono gestire la propria attività economica in maniera molto autonoma. Non mancano, tuttavia, dei rischi che devono essere seriamente presi in considerazione da chi sceglie questo modello societario. Proviamo dunque a sintetizzare i principali pro e contro delle società in nome collettivo:
- tra i pro c’è sicuramente il fatto che i soci hanno una responsabilità solidale e gli stessi possono dar vita ad azioni di regresso nei confronti di altri soci. La semplicità operativa di questo modello sta anche nel fatto che non è prevista l’assemblea dei soci, con la derivante possibilità di modificare l’atto costitutivo da parte dei soci stessi potendo scegliere in libertà la forma amministrativa. Pochi, specie nella fase di costituzione, sono gli adempimenti fiscali e i costi di gestione, così come molto vantaggiosa è l’assenza di un minimo di capitale che deve essere conferito dai soci per formare la società. - nei contro, invece, rientra sicuramente l’assenza di personalità giuridica delle società in nome collettivo, ragione questa che non permette ai soci di avere una qualsiasi protezione patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società stessa. Come detto, infatti, i soci delle Snc hanno una responsabilità illimitata e solidale, il che vuol dire che se la società si trovasse in condizioni di difficoltà questa sarebbe esente da responsabilità, mentre a rispondere sarebbero i soci. Tali aspetti rendono questo modello societario più affine ai business contraddistinti da modeste dimensioni e investimenti non troppo grandi.
Redditi e responsabilità dei soci nella Snc
Ogni socio di una società in nome collettivo partecipa agli utili conseguiti in relazione alla propria quota di partecipazione, con il reddito dichiarato dalla società che viene imputato direttamente ai soci. Questo non può essere considerato reddito di capitale, ma di impresa indipendentemente dall’attività esercitata.
Per quanto attiene alle responsabilità, i soci possono farla valere nei confronti dei terzi estranei alla società, ma lo stesso non trova conferma nei rapporti interni con gli altri soci. E ancora, ogni soggetto corrispondente del titolo di socio può, in maniera autonoma, prendere decisioni che impegnano tutti gli altri soci, sia per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione che la straordinaria. Appare evidente che si tratta di un grande potere che agevola e snellisce il processo decisionale, ma che può anche portare a una situazione nella quale non si è pienamente d’accordo con le scelte adottate da altri.