Roma, 14 settembre 2023 – Che cosa accade ai coniugi separati o divorziati per quanto riguarda la pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex congiunto? E’ una delle domande più ricorrenti nelle ricerche di informazioni sulla previdenza. E, dunque, vediamo come stanno le cose anche alla luce delle ultime decisioni della Cassazione e della Corte costituzionale. Partiamo dalla situazione di separazione legale.
La pensione di reversibilità e quella indiretta
La pensione di reversibilità è riconosciuta quando viene a mancare un familiare già titolare di una pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità). Quella indiretta spetta, invece, quando a mancare è un familiare che svolgeva ancora attività lavorativa. Ma, in quest’ultimo caso, perché si abbia titolo alla prestazione, è necessario che il congiunto scomparso abbia maturato 15 anni di contributi o anche solo cinque anni, almeno tre dei quali, però, nel quinquennio precedente la data della morte. Attenzione, però. Nel caso di superstiti di un congiunto pensionato che era titolare dell’assegno di invalidità, si potrà ugualmente ottenere la rendita ma come pensione indiretta.
La pensione per il coniuge separato
Stabiliamo subito che nel caso del coniuge superstite separato del lavoratore o del pensionato defunto, si potrà chiedere, a tutti gli effetti e senza che i siano richiesti particolari requisiti, la pensione di reversibilità o quella indiretta. Dunque, tutti i coniugi separati, al pari di quelli non separati, hanno diritto alla pensione destinata ai superstiti. Questa acquisizione, però, è relativamente recente. Fino all’inizio del 2022, però, le cose stavano in maniera differente. L’Inps seguiva una prassi e una linea secondo la quale la prestazione era riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione solo nel caso di titolarità dell'assegno di mantenimento stabilito con provvedimento del tribunale. In caso contrario, no. La Corte di Cassazione, però, in numerose sentenze aveva sconfessato la tendenza dell’Istituto sulla scorta del principio in base al quale non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Dall’inizio del 2022 anche l’Inps, dopo le numerose condanne, si è adeguato e ha fissato nella circolare 19 dello scorso anno il criterio affermato dalla Cassazione. Tutti coniugi (separati e no) sono uguali davanti alla pensione ai superstiti. Non c’è differenza sulla base del titolo che ha dato luogo alla separazione. Tutte le istanze di pensione di reversibilità o indirette presentate dal primo febbraio 2022 sono state liquidate sulla scorta del nuovo assunto. Tutte le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dal 1° febbraio 2022, pertanto, saranno definite dall'INPS sulla base dei nuovi criteri. Chi abbia avuto una domanda respinta dovrà presentare una istanza di riesame: si avrà diritto agli arretrati degli ultimi cinque anni.