Martedì 14 Gennaio 2025
REDAZIONE ECONOMIA

Sentenza: Università privata deve restituire la somma versata dallo studente che sceglie l’Istituto statale

Una decisione del Tribunale di Roma rende giustizia a centinaia di studenti che prima hanno affrontato i test di ammissione privati, ma hanno in seguito scelto Atenei pubblici perdendo i soldi versati

Test ammissione Università

Test ammissione Università

Roma, 4 settembre 2024 - Secondo una recente sentenza del Tribunale civile di Roma le Università private non possono trattenere le somme che centinaia di studenti pagano ogni anno per partecipare alle selezioni e in attesa dell'esito delle prove d'ingresso agli Istituti statali.

Test di ammissione Università private è prima

Tutto nasce dal fatto che le prove di ammissione delle Università private si svolgono prima dell'esito di quelle pubbliche, che vedono la graduatoria pubblicata solo a settembre. Così gli studenti si cimentano prima nelle prove delle Università private in attesa di tentare quella unica e nazionale della pubblica.

Chi sceglie l’Istituto statale perde somma versata

Ma i vincitori delle prove di ammissione negli Atenei privati sono tenuti ad iscriversi alle Università prima ancora dell'inizio dell'anno accademico, se non vogliono perdere il diritto ottenuto dall'esito della prova. Il problema si presenta quando questi stessi studenti, avendo conseguito l'ammissione al pubblico scegliessero di iscriversi agli istituti statali, perdendo fino ad ora però la somma versata alle Università private.

Il ricorso vinto e la condanna

La questione è quindi approdata al Tribunale civile di Roma, grazie a un ricorso degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, il quale ha condannato un'Università privata alla restituzione delle tasse pagate.

Vale Codice del Consumo per Università e studenti

L'innovativa sentenza parte dal presupposto che al rapporto tra studente e Università si deve applicare il Codice del Consumo, quindi la "clausola contrattuale" che impone la non restituzione delle somme versate in caso di rinuncia o trasferimento è da considerarsi "vessatoria in quanto chiaramente finalizzata a rendere più gravoso il recesso".

“Sentenza spartiacque”

Soddisfatto l'avvocato Delia: "Si tratta di una sentenza destinata a fare da spartiacque imponendo agli Atenei privati una revisione della loro politica che, sul punto, appare totalmente distante dall'effettiva mission di somministrare il bene cultura e insegnamento ai discenti. Il Tribunale, accogliendo le nostre tesi, ha ulteriormente valorizzato la circostanza che gli Atenei privati, occupando in seguito il posto lasciato vacante dal rinunciatario che aveva già pagato le tasse dell'intero primo anno, non avrebbe subito alcun danno mentre gli studenti, a loro volta, nessun servizio nonostante l'importante pagamento"