Milano, 16 Agosto 2023 – Le vendite promozionali attirano sempre l'attenzione dei consumatori. Nelle città, ma soprattutto in questo periodo nelle località di vacanza, molti si soffermano davanti alle vetrine dove sono indicate a caratteri cubitali le percentuali di sconto. Ma è sempre più “caccia agli sconti” anche sui siti dell'e-commerce. Gli sconti, che vengano realizzati in periodo di saldi o meno, devono necessariamente seguire nuove e stringenti regole volte a favorire chiarezza e trasparenza. Sule vendite on line si è concentrata un'interessante inchiesta realizzata da Altroconsumo, che ha preso in esame noti siti di e-commerce, ha dimostrato che solo una minoranza di questi sono virtuosi, mentre la maggior parte interpreta le norme a proprio piacimento, aumentando così la confusione dei consumatori.
Le vendite promozionali
Oramai, i prezzi scontati si trovano in qualsiasi momento dell'anno, non soltanto durante il periodo dei saldi o il Black Friday, e solitamente appaiono sotto forma di sconto in percentuale, nonostante quello che attira di più i consumatori sia il doppio prezzo, ovvero il confronto tra il prezzo di partenza e quello finale scontato. “Nel corso degli anni – si legge nel rapporto di Altroconsumo – si è spesso assistito a prezzi di partenza scelti arbitrariamente dai venditori, ma dal 1° luglio l’entrata in vigore di una modifica del Codice del Consumo ha deciso che ogni annuncio di riduzione del prezzo deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, cioè del prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto nei 30 giorni precedenti”.
I risultati dell'indagine
L’indagine di Altroconsumo, i cui risultati verranno inviati all’Antitrust, ha evidenziato che la maggior parte degli e-commerce continua a indicare un prezzo pieno, solitamente barrato e seguito dal prezzo scontato, ma non è dato sapere se il prezzo pieno sia effettivamente il prezzo precedente più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti oppure quello di listino. Alcuni e-commerce hanno mal interpretato le nuove regole indicando le riduzioni di prezzo in modo non conforme o in maniera poco chiara e trasparente. Altri ancora indicano lo sconto solo a seguito dell’applicazione di un “coupon” generato e fornito dallo stesso professionista sul sito, sottraendosi di fatto all’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti. I siti promossi, invece, che indicano chiaramente che il prezzo barrato soggetto ad offerta è il più basso praticato per quel prodotto nel mese precedente.
Come deve essere indicato lo sconto
Il nuovo art. 17-bis del Codice del Consumo dice infatti che "ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione". In pratica, per permettere al consumatore di confrontare i prezzi e comprendere se lo sconto è conveniente, ogni annuncio di riduzione del prezzo di un prodotto deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, cioè del prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto nei 30 giorni precedenti. Se gli sconti offerti sono progressivi, il prezzo di riferimento resta fisso. Questa disposizione si applica anche alle vendite di liquidazione, di fine stagione e alle vendite promozionali. Ricordiamo che per queste vendite straordinarie la legge già prevede che lo sconto effettuato debba essere espresso in percentuale sul prezzo di partenza e il prezzo scontato deve essere comunque esposto. Oltre al prezzo di riferimento il venditore è libero di indicare anche altri prezzi applicati al prodotto, ad esempio il prezzo di listino o il prezzo medio di vendita nell’ultimo mese, ma tali informazioni devo essere date in aggiunta al prezzo di riferimento. È fondamentale, peraltro, che l’informazione su un prezzo di confronto sia inserita, anche graficamente, in un contesto che non crei confusione e non distolga l’attenzione del consumatore dalle informazioni essenziali.