Un’assenza ingiustificata che si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsioni contrattuali, per un periodo superiore a quindici giorni può far scattare le dimissioni volontarie. Il licenziamento non scatta se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. Inoltre, l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni sussiste solo se la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente.
EconomiaLavoro, via alle nuove norme. Licenziamenti, contratti e smart: si cambia ancora