Martedì 24 Dicembre 2024
ANTONIO PETRUCCI
Economia

Rogiti, non sarà più obbligatorio indicare la provvigione pagata

La norma inserita nel ddl Collegato lavoro approvato nei giorni scorsi. Viene così tutelata la privacy dei soggetti della compravendita

Immobili, foto generica

Immobili, foto generica

Roma, 23 dicembre 2024 – Quando si acquista o si vende un immobile, è previsto per i notai l'obbligo di indicare, nell'atto, l'importo che i soggetti della compravendita hanno speso per il mediatore, qualora se ne siano avvalsi. Quest'obbligo ha sempre rappresentato, specie per gli agenti immobiliari, un momento delicato, in quanto può essere notata una commissione diversa per chi compra e chi vende, cosa comunque pienamente lecita, ma spiacevole per chi magari scopre di aver pagato di più per il medesimo servizio. 

Il pensiero di Santino Taverna

Il via libero definitivo, arrivato nei giorni scorsi al Senato, del ddl Collegato lavoro, lo rende una legge applicabile per qualunque compravendita, sia appartamenti che box che altri immobili. Si tratta di una piccola rivoluzione, che di fatto tutela anche la privacy delle persone, che non saranno più tenute ad indicare l'importo speso per l'intermediazione nell'atto notarile. Tale obbligo derivava dalla legge n.223 del 2006 dell'allora ministro dello sviluppo economico, Pier Luigi Bersani, e che aveva lo scopo di contrastare l'evasione fiscale. In una nota riportata dal sito della Confcommercio, la Fimaa, Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari, sottolinea che “con l'approvazione definitiva del ddl lavoro, non sarà più obbligatorio indicare nell'atto di acquisto di una casa o di un altro immobile il compenso percepito dall'agente immobiliare. Le parti coinvolte nella compravendita potranno ora scegliere di riportare esclusivamente gli estremi delle fatture”. Secondo il presidente Santino Taverna, “cade una norma che non solo era fortemente anacronistica, ma che limitava anche la libertà contrattuale delle parti. Oggi esistono strumenti, come la fattura elettronica, che permettono di contrastare l'evasione fiscale in modo più efficace, senza però creare gli stessi problemi. Non bisogna dimenticare che a stipulare l'atto di compravendita sono l'acquirente e il venditore: il mediatore non è parte del contratto, ma era comunque obbligato a rivelare il proprio compenso. Un'anomalia finalmente corretta".

Le commissioni richieste dalle agenzie

Non esiste una legge che obblighi un mediatore immobiliare ad applicare una determinata percentuale sul controvalore dell'immobile, anche se le camere di commercio danno delle indicazioni di massima. In base al mercato, ma anche alla singola unità abitativa trattata, l'agente può alzare o abbassare la propria commissione, che in linea di massima oscilla fra il 2% e il 3%. Vi sono poi situazioni particolari, come a Milano, dove si arriva anche a mediare senza richiedere alcuna commissione al venditore, e prendendo il 3% dall'acquirente, in un mercato molto liquido in cui un immobile può essere venduto anche nel giro di poche settimane. E' bene ricordare che l'Iva del 22% fissata su tale compenso, può essere detratta se chi la paga è un libero professionista o un'azienda.