Roma, 25 ottobre 2024 – La rivalutazione delle pensioni rispetto all’inflazione nel 2025 tornerà all’antico. La stretta degli anni precedenti, che ha portato a una vera decurtazione dei trattamenti medi e più elevati, sarà mandata in soffitta. La legge di Bilancio non proroga il meccanismo più penalizzante e questo avrà come effetto il ripristino del più vecchio sistema di adeguamento per fasce. Si tornerà, dunque, alla legge legge 388/2000 in vigore sino al 31 dicembre 2011, prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero.
Due cambiamenti in arrivo
In primo luogo, sarà aumentata la percentuale di adeguamento al costo della vita per gli importi superiori a tre volte il minimo Inps: oltre 1.795 euro lordi mensili. La seconda novità tocca l’applicazione del meccanismo: in sostanza, le percentuali di rivalutazione saranno applicate per scaglioni e non su tutto l’importo complessivo, come è accaduto negli ultimi anni. Vediamo in concreto che cosa significa.
Le fasce di rivalutazione
Gli assegni di importo fino al trattamento minimo Inps (598,61 euro Mensili) potranno contare, oltre che sulla rivalutazione del 100% dell’indice Istat, anche una rivalutazione straordinaria del 2,2%. Sono queste le pensioni minime.
I trattamenti fino a tre volte il minimo (entro i 1.795,93 lordi mensili) avranno la rivalutazione del 100% dell’indice Istat.
Le pensioni di importo tra tre e cinque volte il minimo Inps (entro i 2.993,04 euro lordi mensili) avranno il 100% dell’indice Istat sino a 1.795,93 euro ed il 90% dell’indice Istat per la quota eccedente. E questo è l’effetto della rivalutazione progressiva e non sul totale.
Le rendite che vanno oltre le cinque volte il minimo (oltre 2.993,04 euro) avranno il 100% dell’indice Istat per la quota sino al 1.795,93 euro; il 90% dell’indice Istat per la quota superiore a 1.795,93 euro fino a 2.993,04 euro e il 75% dell’indice Istat per la quota eccedente 2.993,04 euro.
La stretta sulle pensioni all’estero
La legge di Bilancio prevede che, in via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo Inps.