Venerdì 7 Marzo 2025
CLAUDIA MARIN
Economia

Come funziona il Reddito di libertà, al via le domande all’Inps

La misura prevista per le donne vittime di violenza. A spiegare dettagli e requisiti una recente circolare dell’Istituto di previdenza

Il Reddito di Libertà offre 500 euro mensili per 12 mesi alle donne vittime di violenza

Il Reddito di Libertà offre 500 euro mensili per 12 mesi alle donne vittime di violenza

Roma, 8 marzo 2025  - Dal 5 marzo è possibile presentare all’Inps la domanda per ottenere il cosiddetto Reddito di Libertà previsto a favore delle donne vittime di violenza. Vediamo, allora, in dettaglio chi e come può ottenerlo. A spiegarlo è una recente circolare dell’Istituto di previdenza.

Requisiti di accesso e misura del Reddito di Libertà

 Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane,  cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale.

Sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria

Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo “Domanda Reddito di Libertà”.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025 nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi, erogati in unica soluzione.

Ripresentazione entro il 18 aprile 2025 

Le domande presentate all’Inps e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto conservano priorità, a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

Tenuto conto della data di entrata in vigore del decreto (4 marzo 2025), le domande presentate all’Inps e non accolte per incapienza dei fondi possono essere ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, entro il 18 aprile 2025 (quarantacinque giorni a decorrere dal 4 marzo 2025) previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

Per la ripresentazione delle domande gli operatori dei Comuni devono accedere con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) al servizio online raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Nel citato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

In tale sezione l’operatore del Comune può visualizzare le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 per il Reddito di Libertà e fra queste quelle con esito “Non accolta per insufficienza di budget” e ripresentarle dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura utilizzando l’apposita funzione.

Modalità di presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2025

A decorrere dalla data di apertura del servizio, e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l’anno 2025.

A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

A decorrere dall’anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’Inps entro il medesimo termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono.

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

I Comuni, a seguito della presentazione della domanda per il Reddito di Libertà da parte dell’interessata, provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione dal sistema informativo dell’Istituto del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per l’accoglimento delle domande nei limiti delle risorse disponibili per la Regione di riferimento dell’interessata.

Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Regime fiscale del contributo Reddito di Libertà

Il contributo in esame è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.