Giovedì 19 Dicembre 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Reddito di cittadinanza, pugno duro contro i furbetti. Tutte le sanzioni: si rischia anche il carcere

Sistema di controlli e sanzioni stringente per vigilare sul rispetto delle regole dei nuovi strumenti Gil e Gal. Quando si perde il sussidio

Roma, 22 aprile 2023 – I nuovi strumenti in cantiere destinati a prendere il posto del Reddito di cittadinanza sono assistiti da un sistema di controlli e sanzioni stringente che dovrebbe permettere di ridurre al minimo truffe e irregolarità e stanare con meno difficoltà i furbetti del sussidio.

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I controlli Per vigilare e controllare sul rispetto delle regole della Gil e della Gal si prevede la mobilitazione massiccia di tutte le forze di polizia, degli ispettori del Lavoro e dei servizi dell’Inps. Con tutti i collegamenti possibili tra le molteplici banche dati. Anzi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione della Garanzia per l’Inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

Reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza

Le sanzioni Per i trasgressori e furbetti si prevede un drastico giro di vite. Chiunque al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico Garanzia per l’inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Una condanna per uno dei reati indicati e per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, comporta di diritto l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione. Vale comunque dire che quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La perdita della Gil La Gil si perde per tutto il nucleo familiare, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato; d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro, e) non rispetta le previsioni sulle comunicazioni da fare, f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all’articolo.