Roma, 24 agosto 2023 – Non tutti i destinatari del Reddito di cittadinanza finiranno di riceverlo dopo sette mesi. Riceveranno ancora il sussidio fino alla fine di dicembre - quando finirà il Rdc che sarà sostituito dal 1 gennaio 2024 dall'Assegno di inclusione sociale - le persone che hanno a carico dei minori, che sono ultrasessantenni e che hanno nel nucleo familiare persone disabili. Ma, sulla scorta del vademecum Inps, vediamo in dettaglio come stanno le cose.
Nell’anno 2023 il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Chi è escluso.
I percettori dello stesso che prima della scadenza del periodo di 7 mesi sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. La presa in carico deve essere comunicata all’INPS entro il 31 ottobre 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso la piattaforma GEPI; i nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 tali nuclei possono accedere a una misura di politica attiva o alle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo. Con riferimento alla corresponsione dell’Assegno unico per i figli quale quota integrativa del Reddito di cittadinanza, nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023. In tali casi, come di consueto, la quota di Assegno che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il Reddito di cittadinanza. Per i nuclei percettori di Rdc la cui erogazione della misura è stata sospesa dopo la settima mensilità di fruizione, e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’assegno unico e universale anche dopo la sospensione del Rdc, sono state fornite specifiche indicazioni. Nell’ipotesi in cui il cittadino non presenti la domanda per la fruizione della misura dell’Assegno, l’INPS garantisce, comunque, la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024. Nelle more della presentazione della domanda, pertanto, la liquidazione di quanto spettante a titolo di Assegno, nella misura integrale prevista, avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la carta Rdc che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva; ciò con l’obiettivo di salvaguardare la regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli e in assenza di nuove modalità di pagamento, eventualmente comunicate a mezzo di una nuova domanda di AUU trasmessa all’Istituto. I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguono nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023. Per tali nuclei la fruizione dell’assegno unico e universale relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 è garantita attraverso accredito sulla carta Rdc senza soluzione di continuità fatto salvo che non sia nel frattempo intervenuta la presentazione della domanda di Assegno unico.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di Assegno unico per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.