Venerdì 22 Novembre 2024
GIORGIO COSTA
Economia

Non riesci a pagare tasse e cartelle fiscali? Ecco come rateizzare con l’Agenzia delle entrate

Cifre, durata, numero delle rate: la guida completa per chi, a causa di difficoltà economiche, non riesce a versare in un’unica soluzione

Roma, 24 maggio 2024 – Per chi è in difficoltà economia e deve pagare delle cartelle esattoriali del Fisco possibile rateizzare i conti. I contribuenti, infatti, possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, come vedremo, documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di sei anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Guida alla rateizzazione fiscale
Guida alla rateizzazione fiscale

Quali cartelle sono rateizzabili

Possono essere rateizzate le cartelle fiscali in arrivo da:

  • Amministrazioni statali
  • Agenzie istituite dallo Stato
  • Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, eccetera)

Quali non sono rateizzabili

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione se: già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate previsto; se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili (per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di Stato); se affidate da quegli enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti.

Presupposti della rateizzazione

Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:

  • la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni)
  • la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72 e si può arrivare a un massimo di 120 rate (10 anni)
  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Rateizzazione ordinaria a 72 rate

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro. Per importi fino a 120mila euro, il contribuente deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto. Per importi superiori a 120mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate.

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Rateizzazione straordinaria a 120 rate

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). Nel caso in cui il contribuente sia una persona fisica o una ditta individuale in contabilità semplificata, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica quando l’importo della rata, in caso di un piano di rateizzazione in 72 rate, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare che risulta dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE da allegare alla domanda. Se invece il contribuente è una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica con la presenza simultanea di maggiori requisiti indicati dalle Entrate.

Proroga del piano di rateizzazione

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga. La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga. La proroga può essere: ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate; straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Come chiedere la rateizzazione

On line per le rateizzazioni ordinarie di importo fino a 120 mila euro, avvalendosi del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo. Per importi oltre i 120mila euro va richiesta compilando il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. La rateizzazione straordinaria va richiesta, indipendentemente dall’importo del debito, compilando il modello R4 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o con il modello R5 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica. La rateizzazione in proroga ordinaria fino a 120 mila euro si richiede: trasmettendo il modello R1 all’indirizzo Pec, presente sul modello. La rateizzazione in proroga ordinaria oltre i 120 mila euro va richiesta compilando il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria).

Effetti della presentazione della domanda

La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta. In particolare, Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti), seppure con alcune eccezioni. Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione, l’Agenzia delle entrate Riscossione avvia un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento espresso (provvedimento di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi alla dilazione, di un provvedimento motivato di diniego).

Il pagamento delle rate

Le rate del piano di ammortamento non possono essere, di regola, inferiori a 50 euro. Il pagamento delle rate può avvenire: attraverso l’area riservata del sito internet di AdeR o sull’app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA; presso i Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA (Poste, Banche, Tabaccai, circuito SISAL, Lottomatica – l’elenco completo è disponibile sul sito www.pagopa.gov.it) utilizzando i moduli di pagamento pagoPA; mediante addebito diretto sul conto (SDD).

Effetti del pagamento

Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate. In particolare, AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione.

Decadenza

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate (da 8 a 18, a seconda dei casi) anche non consecutive.