Martedì 16 Luglio 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Quota 103, al via le procedure Inps per i pensionamenti anticipati: quando si può “uscire”

Per poter utilizzare il canale i lavoratori devono maturare i requisiti anagrafici e quelli contributivi entro il 31 dicembre 2023

Pensione (Ansa)

Pensione (Ansa)

Roma, 14 maggio 2023 – Procedure semplificate per la domanda e la liquidazione delle richieste di pensionamento con Quota 103, la formula di uscita anticipata flessibile introdotta dal primo gennaio scorso al posto di Quota 102. L’Inps, sia pure con mesi di ritardo rispetto all’operatività della soluzione, ha aggiornato i sistemi amministrativi per la definizione delle istanze. 

Per poter utilizzare il canale accennato i lavoratori devono maturare i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023. Anche se non mancano le indiscrezioni su una possibile proroga del meccanismo anche per il 2024, in attesa che si riesca a realizzare la riforma delle pensioni.

Al momento, il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura delle cosiddette finestre, che sono i periodi fissati dalla legge intercorrenti tra la maturazione delle condizioni e la possibilità di riscuotere l’assegno pensionistico.

Nello specifico le finestre previste sono: • dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023; • dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.