Mercoledì 3 Luglio 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Pensionati, a chi spetta la quattordicesima: requisiti e clausola di salvaguardia

Se i redditi superano il tetto massimo, la somma aggiuntiva non verrà erogata

Roma, 1 luglio 2024 – Per i pensionati luglio è il mese della cosiddetta “quattordicesima”, la somma aggiuntiva, come anche è definita, corrisposta in presenza di determinati requisiti di età e di reddito. Vediamo quali. E vediamo a quanto la somma una tantum in gioco. Se si è titolari di una qualsiasi pensione, come ex lavoratori dipendenti o autonomi (compresa quelle erogate dalla gestione separata Inps), e si hanno almeno 64 anni di età, si può fare affidamento, dal 2007, anche su un’altra somma esentasse aggiuntiva, subito ribattezzata “quattordicesima” perché erogata con l’assegno di luglio. Si tratta di una somma una tantum che è riconosciuta in funzione delle condizioni di reddito (questa volta solo dell’interessato e non anche dell’eventuale coniuge), ma anche dei contributi versati.

La quattordicesima per i pensionati
La quattordicesima per i pensionati

In particolare, per ottenerla, le entrate non devono superare 1,5 volte (pari per il 2024 a 11.672,90) o 2 volte (pari per il 2024 a 15.563,86 euro in un anno), con importi differenti a seconda del limite raggiunto, il trattamento minimo, incrementato della stessa “quattordicesima” eventualmente spettante: e questo per evitare che per qualche euro in più si possa perdere l’opportunità. “Si rammenta – spiegano dall’Inps - che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la cosiddetta clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. Il limite di reddito per ottenere la quattordicesima raggiunge i 16.067,86 euro con la clausola di salvaguardia per chi ha almeno 25 anni di contributi versati. Attenzione. In gioco entrano tutti i redditi (ma proprio tutti, compresi gli interessi bancari e quelli derivanti da titoli di Stato), salvo quelli della casa di abitazione, la liquidazione o Tfr, gli assegni familiari, gli arretrati, alcune indennità assistenziali. Ora, se i redditi superano i tetti indicati, non arriverà nessuna quattordicesima. Se, al contrario, sono sotto i limiti, si potrà contare su una somma variabile in relazione all’ammontare del reddito percepito e alla somma dei contributi. Una volta verificati i redditi, per determinare l’importo della “quattordicesima” che spetta bisognerà guardare, come anticipato, all’anzianità contributiva e alla gestione alla quale fa riferimento la pensione base. In particolare, nel caso dei pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano fino a 15 anni di contributi, si possono conquistare 336 euro una tantum in più con redditi fino a 2 volte il trattamento minimo oppure 437 euro con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo. Se gli anni di contribuzione vanno da 16 a 25, la somma aggiuntiva sarà di 420 euro o di 546 euro, a seconda del reddito. Se, infine, si ha un’anzianità contributiva superiore a 25 anni, la “quattordicesima” raggiungerà i 504 euro o i 655, sempre a seconda del reddito. Gli importi sono uguali nel caso dei pensionati ex lavoratori autonomi, ma sono richiesti più anni di contribuzione per ogni fascia: fino a 18 anni; da 19 a 28; sopra i 28. Nel conteggiare la contribuzione, si possono inserire tutti i diversi tipi di contributi (effettivi, figurativi, volontari) che sono stati accreditati dell’ente previdenziale. Due ultimi avvisi ai naviganti. Il primo è che non si dovrà presentare nessuna domanda per conquistare il beneficio. Sarà direttamente l’Inps a effettuare le verifiche e a attribuirlo. Se non si riceve e si pensa di avere titolo per riscuoterlo, allora si dovrà inviare una specifica richiesta. In un messaggio dell’Inps si puntualizza che il pagamento è effettuato “d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione”. Invece, “a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024”. La somma aggiuntiva non costituisce comunque reddito: non ci si pagano sopra le tasse e non cambia lo stato delle entrate rispetto alla possibilità di chiedere prestazioni assistenziali o previdenziali correlate al reddito.