Roma, 15 novembre 2023 – Le prescrizioni per ridurre lo sciopero di venerdì 17 contenute nell’ordinanza firmata dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ieri sera sono dettagliate e specifiche per il settore. E sono accompagnate dal rinvio alle multe e alle sanzioni previste dalla legge sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Vediamo, nel dettaglio, che cosa stabilisce l’ordinanza e quali sono le sanzioni possibili.
Treni
Limitatamente al settore del trasporto ferroviario – si legge nel provvedimento – lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – del giorno 17 novembre 2023.
Trasporto locale
"Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL, ferma restando l’osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio previste in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto delle fasce di garanzia.
Trasporto marittimo
Per quanto riguarda il trasporto marittimo, la durata dello sciopero del giorno 17 novembre 2023 è ridotta a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia.
Trasporto merci
Per quanto riguarda il trasporto merci su rotaia, per i riflessi che lo stesso ha sul trasporto su rotaia in generale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia.
Altri settori del trasporto
Per i rimanenti settori, quali elicotteri, nonché circolazione e sicurezza stradale, la durata dello sciopero dovrà essere disciplinata conformemente a quanto previsto nella delibera n. 1314/23, adottata nella seduta dell’8 novembre 2023 della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero per i servizi pubblici essenziali.
La precettazione / il Pdf
I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione a quanto ordinato dalla presente Ordinanza, ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio. La presente Ordinanza viene portata a conoscenza: - delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Uil, Filt-Cgil e Uiltrasporti; - degli Enti ed Aziende erogatrici dei servizi interessati dagli scioperi. La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi mediante affissione nei luoghi di lavoro. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi dovrà essere data notizia al pubblico della presente Ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
Multe e sanzioni per i lavoratori
In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell’ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente Ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione.
L’articolo 9 della legge indicata contempla le seguenti multe e sanzioni:
"L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000”.
Multe e sanzioni per i sindacati
“Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
Dove finiscono i soldi delle multe
"Le somme percepite sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria".